Art. 177 - Informazione e formazione

27 Agosto 2024

Art. 177. Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:


a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:


1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalità di svolgimento dell'attività;
3) la protezione degli occhi e della vista;

b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).


L'articolo 177 del Decreto Legislativo 81/2008 si concentra sugli obblighi del datore di lavoro riguardo all'informazione e formazione dei lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali. Tali obblighi sono volti a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità con le analisi del rischio effettuate e con particolare attenzione alla protezione della vista e delle condizioni ergonomiche del posto di lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettagli specifici:

Obbligo di informazione:

Misure applicabili al posto di lavoro: Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sulle misure specifiche adottate in base all'analisi dei rischi del posto di lavoro, come previsto dall'articolo 174. Questo include aspetti ergonomici, posturali e relativi alla salute oculare.
Modalità di svolgimento dell'attività: Devono essere fornite chiare indicazioni sulle corrette modalità operative da seguire durante l'uso delle attrezzature munite di videoterminali.
Protezione degli occhi e della vista: Informazioni specifiche devono essere fornite ai lavoratori riguardo alle pratiche e agli strumenti disponibili per proteggere la vista durante l'uso prolungato dei videoterminali.

Obbligo di formazione:

Il datore di lavoro deve garantire una formazione adeguata ai lavoratori, che copra tutti gli aspetti indicati nel punto precedente. La formazione deve essere mirata a promuovere l'adozione di pratiche sicure e a prevenire i rischi legati all'uso dei videoterminali, con un focus particolare sulla prevenzione dei disturbi visivi e muscolo-scheletrici.

Sintesi: L'articolo 177 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di fornire informazioni e formazione specifica ai lavoratori che utilizzano videoterminali, con l'obiettivo di ridurre i rischi per la salute, specialmente quelli relativi alla vista e alla postura. Questi obblighi rientrano in un più ampio quadro normativo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.

Collegamento copiato negli appunti