Art. 173 - Definizioni
Art. 173. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.
L'articolo 173 del Decreto Legislativo stabilisce le definizioni fondamentali relative all'uso di attrezzature munite di videoterminali nei luoghi di lavoro. Queste definizioni sono cruciali per comprendere il campo di applicazione delle norme e i diritti e doveri connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio Tecnico-Giuridico
Videoterminale: Viene definito come qualsiasi schermo alfanumerico o grafico, indipendentemente dalla tecnologia di visualizzazione utilizzata (come LCD, LED, CRT, ecc.). Questa definizione è ampia e include tutti i dispositivi che visualizzano informazioni grafiche o testuali, che siano utilizzati in uffici o altri contesti lavorativi.
Posto di lavoro: Il termine si riferisce all'insieme completo delle attrezzature utilizzate da un lavoratore con un videoterminale. Questo comprende non solo lo schermo, ma anche:
La tastiera o altri dispositivi di immissione dati (come il mouse).
Il software utilizzato per l'interfaccia tra uomo e macchina.
Gli accessori opzionali e le apparecchiature connesse, tra cui unità a dischi, telefoni, modem, stampanti, e supporti per documenti.
Gli elementi dell'arredo, come la sedia e il piano di lavoro.
L'ambiente di lavoro circostante immediato, che può influire sulla postura, l'illuminazione e il comfort generale del lavoratore.
Lavoratore: È definito come qualsiasi persona che utilizza attrezzature munite di videoterminali in maniera sistematica o abituale. In particolare, si specifica che il termine si riferisce a quei lavoratori che utilizzano tali dispositivi per almeno venti ore settimanali, esclusi i tempi di interruzione previsti dall'articolo 175 (che stabilisce le pause obbligatorie per ridurre i rischi associati all'uso prolungato dei videoterminali).
Sintesi
In sintesi, l'articolo 173 fornisce le definizioni essenziali necessarie per l'interpretazione e l'applicazione delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro in relazione all'uso di videoterminali. Le definizioni coprono un ampio spettro di elementi, dal dispositivo principale (videoterminale) agli accessori e all'ambiente di lavoro, fino a chi è considerato "lavoratore" ai fini di queste disposizioni. Queste definizioni sono fondamentali per garantire che le norme siano applicate correttamente e che i lavoratori siano protetti dai rischi specifici connessi all'uso dei videoterminali.
Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (art. 172-179)
Capo I Disposizioni generali
Art. 172 - Campo di applicazione
Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 174 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
Art. 176 - Sorveglianza sanitaria
Art. 177 - Informazione e formazione
Capo III Sanzioni
Art. 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
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