Art. 174 - Obblighi del datore di lavoroCapo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 174 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.
L'articolo 174 del Decreto Legislativo stabilisce gli obblighi specifici che il datore di lavoro deve rispettare per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori che utilizzano videoterminali, con particolare attenzione ai rischi per la vista, la postura, e l'affaticamento fisico e mentale.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio Tecnico-Giuridico
Valutazione dei rischi:
Il datore di lavoro, durante la valutazione del rischio prevista dall'articolo 28 del Decreto Legislativo, deve prestare particolare attenzione ai rischi connessi all'uso di videoterminali. Questo include:
Rischi per la vista e gli occhi: La valutazione deve considerare l'eventuale affaticamento visivo e i danni agli occhi che possono derivare da un uso prolungato dei videoterminali.
Problemi posturali e affaticamento: Deve essere analizzata l'influenza del videoterminale sulla postura del lavoratore e il conseguente affaticamento fisico o mentale.
Condizioni ergonomiche e igieniche: La valutazione deve comprendere l'analisi delle condizioni ergonomiche (come l'altezza della sedia, la disposizione degli strumenti, ecc.) e l'igiene dell'ambiente di lavoro (illuminazione, ventilazione, ecc.).
Adozione di misure correttive:
Sulla base della valutazione dei rischi, il datore di lavoro è obbligato a prendere le misure appropriate per eliminare o ridurre al minimo i rischi identificati. Queste misure devono considerare sia i singoli rischi sia la combinazione dei vari fattori di rischio identificati.
Conformità ai requisiti minimi:
Il datore di lavoro deve assicurarsi che i posti di lavoro, come definiti dall'articolo 173, siano organizzati e predisposti in conformità ai requisiti minimi di sicurezza ed ergonomia stabiliti nell'allegato XXXIV del Decreto Legislativo. Questo allegato fornisce specifiche tecniche dettagliate riguardanti l'ambiente di lavoro, l'attrezzatura e le condizioni operative per garantire un'adeguata protezione dei lavoratori.
Sintesi
In sintesi, l'articolo 174 impone al datore di lavoro l'obbligo di valutare accuratamente i rischi associati all'uso dei videoterminali, con particolare riguardo alla vista, alla postura e all'affaticamento fisico e mentale dei lavoratori. Successivamente, il datore di lavoro deve adottare misure efficaci per mitigare questi rischi e garantire che i posti di lavoro siano conformi ai requisiti minimi di sicurezza ed ergonomia stabiliti dalla legge.
Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (art. 172-179)
Capo I Disposizioni generali
Art. 172 - Campo di applicazione
Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 174 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
Art. 176 - Sorveglianza sanitaria
Art. 177 - Informazione e formazione
Capo III Sanzioni
Art. 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
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