Art. 186 - Cartella sanitaria e di rischio
Art. 186. Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione..
L'articolo 186 del Decreto Legislativo disciplina la gestione della cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori, con un focus particolare sulla registrazione dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria e ai livelli di esposizione individuale a specifici rischi lavorativi.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio:
Cartella sanitaria e di rischio:
Il medico competente è responsabile della compilazione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore, come previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo.
La cartella deve includere i dati rilevati durante la sorveglianza sanitaria, compresi i valori di esposizione individuali ai rischi lavorativi, quando questi sono richiesti dalle normative specifiche contenute nei capi del titolo pertinente.
Questi valori di esposizione vengono comunicati al medico competente dal datore di lavoro, attraverso il servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.
Sintesi:
L'articolo 186 stabilisce che la cartella sanitaria e di rischio, gestita dal medico competente, deve contenere tutte le informazioni relative alla salute del lavoratore e ai livelli di esposizione ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Questi dati sono fondamentali per monitorare e prevenire eventuali malattie professionali e per garantire che le misure di sicurezza adottate siano adeguate. Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire al medico competente i valori di esposizione tramite il servizio di prevenzione e protezione.
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