Art. 273 - Misure igieniche
Art. 273 - Misure igieniche
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
L'articolo 273 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 prescrive una serie di misure igieniche obbligatorie per il datore di lavoro nelle attività in cui la valutazione dei rischi, come previsto dall'articolo 271, evidenzia pericoli per la salute dei lavoratori legati all'esposizione ad agenti biologici.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettagli delle Disposizioni
Servizi Sanitari e Igiene Personale:
Servizi Sanitari: Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori abbiano accesso a servizi sanitari adeguati, inclusi docce con acqua calda e fredda. In caso di necessità, devono essere disponibili anche lavaggi oculari e antisettici per la pelle.
Indumenti Protettivi: I lavoratori devono essere forniti di indumenti protettivi o di altri indumenti idonei che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili.
Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
Controllo e Pulizia dei DPI: I dispositivi di protezione individuale, se non monouso, devono essere controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzo. Quelli difettosi devono essere riparati o sostituiti prima del loro prossimo utilizzo.
Gestione degli Indumenti Contaminati: Gli indumenti di lavoro e protettivi che potrebbero essere stati contaminati da agenti biologici devono essere rimossi quando il lavoratore lascia l'area di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
Divieti nelle Aree di Lavoro:
Nelle aree in cui c'è rischio di esposizione ad agenti biologici, è vietato:
Assumere cibi e bevande.
Fumare.
Conservare cibi destinati al consumo umano.
Usare pipette a bocca.
Applicare cosmetici.
Sintesi
L'articolo 273 stabilisce norme igieniche rigide che il datore di lavoro deve seguire per proteggere i lavoratori esposti ad agenti biologici. Queste norme includono l'adozione di adeguati servizi sanitari, la fornitura e manutenzione di indumenti protettivi e DPI, e il divieto di alcune attività nelle aree a rischio. Tali misure mirano a prevenire la contaminazione e a garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.
Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286)
Capo I
Art. 266 - Campo di applicazione
Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici
Capo II Obblighi del datore di lavoro
Art. 271 - Valutazione del rischio
Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali
Art. 277 - Misure di emergenza
Art. 278 - Informazioni e formazione
Capo III Sorveglianza sanitaria
Art. 279 - Prevenzione e controllo
Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso
Capo IV Sanzioni
Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti
Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente
Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori
Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.
Capo I - Disposizioni Generali
Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.
Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro
Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:
La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.
Capo III - Sorveglianza Sanitaria
Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.
Capo IV - Sanzioni
Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.
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