Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici

29 Agosto 2024

Art. 268. Classificazione degli agenti biologici

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:


a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

L'articolo 268 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce la classificazione degli agenti biologici in base al rischio che essi comportano per la salute umana. Questa classificazione è fondamentale per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro dove vi è un rischio di esposizione a tali agenti.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio della Classificazione

Agente Biologico del Gruppo 1:

Questo gruppo include agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani. Questi agenti sono considerati a basso rischio per la salute dei lavoratori e per la comunità.

Agente Biologico del Gruppo 2:

Gli agenti di questo gruppo possono causare malattie negli esseri umani e rappresentano un rischio per i lavoratori, ma la loro propagazione nella comunità è improbabile. Esistono misure profilattiche o terapeutiche efficaci per questi agenti.

Agente Biologico del Gruppo 3:

Gli agenti biologici di questo gruppo possono causare malattie gravi e costituiscono un rischio significativo per i lavoratori. Possono propagarsi nella comunità, ma sono disponibili, generalmente, misure profilattiche o terapeutiche efficaci.

Agente Biologico del Gruppo 4:

Questo gruppo include agenti che possono provocare malattie molto gravi negli esseri umani, costituendo un serio rischio per i lavoratori e presentano un alto rischio di propagazione nella comunità. Non sono disponibili, di norma, misure profilattiche o terapeutiche efficaci.

Ulteriori Specifiche

Classificazione Dubbi:

Nel caso in cui un agente biologico non possa essere chiaramente classificato tra due gruppi, esso deve essere assegnato al gruppo di rischio più elevato tra quelli possibili.

Allegato XLVI:

L'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 contiene l'elenco dettagliato degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4, fornendo un riferimento normativo essenziale per la corretta gestione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Sintesi

L'articolo 268 del D.Lgs. 81/2008 definisce la suddivisione degli agenti biologici in quattro gruppi, in base alla pericolosità e al rischio di infezione che essi comportano per i lavoratori e la comunità. Questa classificazione è cruciale per determinare le misure di sicurezza necessarie per prevenire o mitigare l'esposizione a tali agenti nei luoghi di lavoro.

Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286) 

Capo I

Art. 266 - Campo di applicazione

Art. 267 - Definizioni

Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici

Art. 269 - Comunicazione

Art. 270 - Autorizzazione


Capo II Obblighi del datore di lavoro


Art. 271 - Valutazione del rischio

Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 273 - Misure igieniche

Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali

Art. 277 - Misure di emergenza

Art. 278 - Informazioni e formazione

Capo III Sorveglianza sanitaria

Art. 279 - Prevenzione e controllo

Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

Capo IV Sanzioni

Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti

Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente

Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.

Capo I - Disposizioni Generali

Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.

Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro

Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:

La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.

Capo III - Sorveglianza Sanitaria

Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.

Capo IV - Sanzioni

Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.

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