Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

29 Agosto 2024

Art. 275. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XLVII.

2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:


a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.

3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.

L'articolo 275 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce le misure specifiche di contenimento che devono essere adottate nei laboratori e stabulari (locali destinati ad animali da laboratorio) quando si lavora con agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2, 3, o 4. Le disposizioni riguardano le attività di ricerca, didattiche o diagnostiche, e mirano a garantire la sicurezza dei lavoratori e la prevenzione di rischi per la salute.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettagli delle Disposizioni

Adozione di Misure di Contenimento:

Nei laboratori che utilizzano agenti biologici dei gruppi 2, 3, o 4, sia a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali per animali contaminati con questi agenti, il datore di lavoro deve adottare misure di contenimento conformi all'allegato XLVII del decreto.

Livelli Minimi di Contenimento:

Gruppo 2: L'uso di agenti biologici appartenenti a questo gruppo deve avvenire in aree di lavoro che rispettino almeno il secondo livello di contenimento.
Gruppo 3: Per agenti biologici del gruppo 3, le aree di lavoro devono corrispondere almeno al terzo livello di contenimento.
Gruppo 4: Gli agenti del gruppo 4 devono essere gestiti in aree di lavoro che rispettino almeno il quarto livello di contenimento.

Misure per Materiali Potenzialmente Contaminati:

Nei laboratori che utilizzano materiali che potrebbero essere contaminati da agenti biologici patogeni per l'uomo, e nei locali per animali da esperimento possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro deve adottare misure corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento.

Gestione di Agenti Biologici Non Classificati:

Nei luoghi dove si utilizzano agenti biologici non ancora classificati, ma che potrebbero rappresentare un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve applicare misure corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento.

Possibilità di Misure di Contenimento Più Stringenti:

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in consultazione con l'Istituto Superiore di Sanità, può richiedere l'adozione di misure di contenimento più elevate rispetto a quelle previste.

Sintesi

L'articolo 275 impone al datore di lavoro l'adozione di specifiche misure di contenimento per proteggere la salute dei lavoratori nei laboratori e stabulari che trattano agenti biologici. Le misure variano in base al gruppo di rischio dell'agente biologico, e in casi particolari, il Ministero può richiedere misure di contenimento più rigorose.

Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286) 

Capo I

Art. 266 - Campo di applicazione

Art. 267 - Definizioni

Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici

Art. 269 - Comunicazione

Art. 270 - Autorizzazione


Capo II Obblighi del datore di lavoro


Art. 271 - Valutazione del rischio

Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 273 - Misure igieniche

Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali

Art. 277 - Misure di emergenza

Art. 278 - Informazioni e formazione

Capo III Sorveglianza sanitaria

Art. 279 - Prevenzione e controllo

Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

Capo IV Sanzioni

Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti

Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente

Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.

Capo I - Disposizioni Generali

Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.

Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro

Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:

La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.

Capo III - Sorveglianza Sanitaria

Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.

Capo IV - Sanzioni

Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.

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