Art. 266 - Campo di applicazione
Capo I Disposizioni Generali
Titolo X Esposizione ad agenti biologici

29 Agosto 2024

Art. 266. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

L'articolo 266 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 definisce il campo di applicazione delle norme relative alla protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti biologici. Tali disposizioni sono fondamentali per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le attività in cui possono essere esposti a agenti biologici pericolosi.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio

Applicazione Generale:

Le norme contenute in questo titolo si applicano a qualsiasi attività lavorativa che comporti un rischio di esposizione ad agenti biologici. Gli agenti biologici comprendono batteri, virus, parassiti, funghi e altre forme di vita microscopiche che possono causare malattie o danni alla salute umana.

Esclusioni e Rispetto di Norme Specifiche:

Sono esplicitamente escluse dall'ambito di applicazione di queste norme le disposizioni particolari che recepiscono le normative comunitarie riguardanti:

Impiegati in ambienti confinati: Le norme specifiche per il confinamento di microrganismi geneticamente modificati, che richiedono una serie di misure di sicurezza speciali per prevenire il rilascio di tali organismi nell'ambiente e per proteggere i lavoratori.
Emissione deliberata nell'ambiente: Le disposizioni relative all'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente, che sono disciplinate da altre normative comunitarie mirate a prevenire rischi sia per l'ambiente che per la salute umana.

Sintesi

L'articolo 266 stabilisce che le norme di sicurezza per la protezione dai rischi biologici si applicano a tutte le attività lavorative con potenziale esposizione a tali agenti. Tuttavia, esclude espressamente dal suo campo di applicazione le attività che coinvolgono microrganismi geneticamente modificati, per i quali esistono normative comunitarie specifiche. Queste esclusioni garantiscono che la gestione dei rischi associati agli organismi geneticamente modificati sia regolamentata da leggi specifiche, che offrono un ulteriore livello di protezione sia per i lavoratori che per l'ambiente.

Indice Titolo X Esposizione ad agenti biologici (Art. 266-286) 

Capo I

Art. 266 - Campo di applicazione

Art. 267 - Definizioni

Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici

Art. 269 - Comunicazione

Art. 270 - Autorizzazione


Capo II Obblighi del datore di lavoro


Art. 271 - Valutazione del rischio

Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 273 - Misure igieniche

Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali

Art. 277 - Misure di emergenza

Art. 278 - Informazioni e formazione

Capo III Sorveglianza sanitaria

Art. 279 - Prevenzione e controllo

Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

Capo IV Sanzioni

Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti

Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente

Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 disciplina le misure di protezione e prevenzione dei rischi legati all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro. Questo titolo si suddivide in quattro capi, ciascuno dei quali si concentra su diversi aspetti della gestione di tali rischi.

Capo I - Disposizioni Generali

Il Capo I stabilisce le definizioni fondamentali e il campo di applicazione delle norme riguardanti gli agenti biologici, classificandoli in base al loro rischio e descrivendo le categorie di lavoratori e le attività a rischio.

Capo II - Obblighi del Datore di Lavoro

Il Capo II impone al datore di lavoro una serie di obblighi, tra cui:

La valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici.
L'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare il rischio di esposizione.
La comunicazione e l'ottenimento di autorizzazioni per l'uso di agenti biologici particolarmente pericolosi.
La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi associati all'esposizione ad agenti biologici e sulle misure di prevenzione adottate.

Capo III - Sorveglianza Sanitaria

Il Capo III prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici, con obblighi specifici per il datore di lavoro di effettuare controlli periodici e di adottare misure preventive speciali. Questo include anche la registrazione dei casi di esposizione e la tenuta di cartelle sanitarie, con la possibilità di monitoraggio post-esposizione prolungato.

Capo IV - Sanzioni

Il Capo IV elenca le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo X. Le sanzioni possono riguardare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i medici competenti, e sono commisurate alla gravità delle infrazioni, incluse omissioni nella valutazione del rischio, nella sorveglianza sanitaria e nel rispetto delle misure preventive e protettive prescritte dalla legge.

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