Art. 7. Comitati regionali di coordinamento

18 Agosto 2024

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008.

1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e puo' essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'Articolo 7 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi comitati operano presso ogni Regione e Provincia autonoma e svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una programmazione coordinata e l'uniformità degli interventi a livello regionale, in stretto raccordo con le strutture nazionali. Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Finalità e Funzioni dei Comitati Regionali di Coordinamento

Programmazione Coordinata: I Comitati regionali di coordinamento sono istituiti per realizzare una programmazione coordinata degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro a livello regionale.
Uniformità degli Interventi: Uno degli obiettivi principali è garantire l'uniformità degli interventi nelle varie regioni e province autonome, evitando disparità nell'applicazione delle normative.
Raccordo con Strutture Nazionali: I comitati regionali operano in stretta collaborazione con il Comitato nazionale per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive (di cui all'art. 5) e con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (di cui all'art. 6), assicurando un coordinamento efficace tra le politiche regionali e quelle nazionali.

2. Base Normativa

Riferimento Normativo: I Comitati regionali di coordinamento sono regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

3. Riunioni del Comitato Regionale

Frequenza delle Riunioni: Ogni comitato regionale è tenuto a riunirsi almeno due volte l'anno per discutere e pianificare le attività di coordinamento e intervento.
Convocazioni Straordinarie: Il comitato regionale può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, garantendo così la possibilità di intervenire prontamente in caso di necessità o emergenze specifiche.

Sintesi

L'Articolo 7 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'operatività dei Comitati regionali di coordinamento presso ogni Regione e Provincia autonoma, con l'obiettivo di garantire una programmazione coordinata e uniforme degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi comitati lavorano in stretto raccordo con i comitati e le commissioni nazionali per assicurare la coerenza delle politiche regionali con quelle nazionali. Le riunioni dei comitati devono avvenire almeno due volte l'anno, con la possibilità di convocazioni straordinarie da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dimostrando la flessibilità e l'adattabilità del sistema nel rispondere alle esigenze specifiche delle singole realtà territoriali.

Nota: ISPESL: Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.

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