Art. 205 - Deroghe
Art. 205. Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
5. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
L'articolo 205 disciplina le condizioni e le procedure mediante le quali un datore di lavoro può richiedere deroghe ai valori limite di esposizione per le vibrazioni meccaniche, specificamente nel contesto della navigazione marittima e aerea, o in situazioni lavorative occasionalmente eccedenti i valori limite. Le deroghe sono concesse solo in circostanze debitamente giustificate e sono soggette a un controllo rigoroso.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio Normativo
Deroghe nei settori della navigazione marittima e aerea:
Il datore di lavoro può richiedere una deroga ai valori limite di esposizione per le vibrazioni trasmesse al corpo intero, in circostanze particolari dove, nonostante l'adozione di misure tecniche e organizzative, non è possibile rispettare tali valori. Questo può avvenire tenendo conto della specifica tecnica e delle caratteristiche dei luoghi di lavoro in questi settori.
Deroghe per esposizioni occasionali superiori ai valori limite:
In attività dove l'esposizione abituale è inferiore ai valori di azione, ma occasionalmente può superare i valori limite, il datore di lavoro può richiedere una deroga. Tuttavia, deve dimostrare che la media dell'esposizione su un periodo di 40 ore è inferiore al valore limite di esposizione e che i rischi associati all'esposizione sono inferiori a quelli del livello di esposizione corrispondente al valore limite.
Procedura di concessione delle deroghe:
Le deroghe, valide per un massimo di quattro anni, sono concesse dall'organo di vigilanza competente, che ne comunica i dettagli al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Queste deroghe possono essere rinnovate o revocate se le circostanze giustificative vengono meno.
Condizioni per la concessione delle deroghe:
La concessione delle deroghe è subordinata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti e all'adozione di tutte le misure necessarie per minimizzare i rischi. Il datore di lavoro è responsabile di garantire il rispetto di queste condizioni.
Obbligo di comunicazione alla Commissione Europea:
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è tenuto a trasmettere ogni quattro anni alla Commissione Europea un rapporto dettagliato sulle circostanze e i motivi delle deroghe concesse.
Sintesi L'articolo 205 prevede la possibilità per i datori di lavoro di richiedere deroghe ai valori limite di esposizione alle vibrazioni meccaniche, in casi eccezionali legati ai settori della navigazione e a situazioni occasionali di superamento dei limiti. Queste deroghe, concesse per un massimo di quattro anni, richiedono un rigoroso controllo da parte dell'organo di vigilanza e devono essere accompagnate da misure aggiuntive di sorveglianza sanitaria per i lavoratori. Le deroghe sono comunicate e monitorate a livello europeo.
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