Art. 302 bis - Potere di disposizione
Art. 302-bis. (Potere di disposizione)
1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione.
L'articolo 302-bis introduce il potere degli organi di vigilanza di impartire disposizioni esecutive al datore di lavoro, qualora riscontrino la non corretta adozione di norme tecniche o buone prassi che lo stesso datore ha volontariamente adottato e richiamato durante le ispezioni.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettagli:
Imposizione di Disposizioni: Gli organi di vigilanza, nel corso delle ispezioni, possono impartire disposizioni esecutive al datore di lavoro per assicurare la corretta applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi. Questo avviene quando queste norme sono state volontariamente adottate dal datore di lavoro e richiamate durante l'ispezione, ma riscontrate come non correttamente applicate. L'impartizione di tali disposizioni avviene salvo che il fatto non costituisca reato.
Ricorso Contro le Disposizioni: Il datore di lavoro può presentare ricorso contro queste disposizioni entro 30 giorni. Il ricorso può includere una richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti. Il ricorso viene deciso dall'autorità gerarchicamente sovraordinata all'interno degli organi di vigilanza entro 15 giorni. Se il termine di 15 giorni decorre senza decisione, il ricorso si intende respinto. Per i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l'autorità competente a decidere sul ricorso è il dirigente della Direzione.
Sintesi: L'articolo 302-bis conferisce agli organi di vigilanza il potere di impartire disposizioni esecutive per garantire l'applicazione corretta delle norme tecniche e buone prassi volontariamente adottate dal datore di lavoro. In caso di contestazione, il datore di lavoro può ricorrere contro queste disposizioni entro 30 giorni, ma la mancata decisione sul ricorso entro 15 giorni ne comporta il respingimento automatico.
Indice Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale(Art. 298-Art. 303)
Art. 298 - Principio di specialita'
Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
Art. 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 301 bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
Art. 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto
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