Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
L'Articolo 10 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, svolte da diverse istituzioni pubbliche e organizzazioni, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e agricole.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Soggetti Coinvolti
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano: Tramite le Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Ministero dell'Interno: Attraverso le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
ISPESL: L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, coinvolto fino alla sua soppressione (Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL).
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Ministero dello Sviluppo Economico: Specificamente per il settore estrattivo.
INAIL: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
IPSEMA: Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo.
Organismi Paritetici e Enti di Patronato.
2. Attività Svolte
Questi soggetti sono incaricati di svolgere una serie di attività mirate a migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, tra cui:
Informazione: Diffusione di conoscenze relative ai rischi lavorativi e alle misure di prevenzione.
Assistenza: Supporto tecnico e specialistico alle imprese per l'applicazione delle normative di sicurezza.
Consulenza: Fornitura di consigli e soluzioni operative per la gestione della sicurezza sul lavoro.
Formazione: Erogazione di percorsi formativi per migliorare le competenze in materia di sicurezza e salute.
Promozione: Iniziative per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, con particolare attenzione ai settori delle piccole e medie imprese, agricole e artigiane.
3. Destinatari Principali
Le attività di informazione, assistenza, e promozione sono rivolte in particolare:
Imprese Artigiane.
Imprese Agricole.
Piccole e Medie Imprese (PMI).
Associazioni dei Datori di Lavoro nei settori menzionati.
4. Modalità di Esecuzione
Convenzioni: Le attività possono essere svolte anche mediante convenzioni tra i vari soggetti istituzionali e le organizzazioni coinvolte, facilitando la collaborazione e la condivisione delle risorse.
Sintesi
L'Articolo 10 del D.Lgs. 81/2008 prevede un ampio coinvolgimento di istituzioni pubbliche e organizzazioni nel fornire supporto alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione sono indirizzate soprattutto alle piccole e medie imprese, artigiane e agricole, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. L'ISPESL, indicato come uno dei soggetti coinvolti, ha visto le sue funzioni trasferite all'INAIL a seguito della sua soppressione nel 2010.
Nota: ISPESL: Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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