Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

18 Agosto 2024

Art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro


1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.


L'Articolo 10 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, svolte da diverse istituzioni pubbliche e organizzazioni, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e agricole.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Soggetti Coinvolti

Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano: Tramite le Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Ministero dell'Interno: Attraverso le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
ISPESL: L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, coinvolto fino alla sua soppressione (Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL).
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Ministero dello Sviluppo Economico: Specificamente per il settore estrattivo.
INAIL: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
IPSEMA: Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo.
Organismi Paritetici e Enti di Patronato.

2. Attività Svolte

Questi soggetti sono incaricati di svolgere una serie di attività mirate a migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, tra cui:

Informazione: Diffusione di conoscenze relative ai rischi lavorativi e alle misure di prevenzione.
Assistenza: Supporto tecnico e specialistico alle imprese per l'applicazione delle normative di sicurezza.
Consulenza: Fornitura di consigli e soluzioni operative per la gestione della sicurezza sul lavoro.
Formazione: Erogazione di percorsi formativi per migliorare le competenze in materia di sicurezza e salute.
Promozione: Iniziative per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, con particolare attenzione ai settori delle piccole e medie imprese, agricole e artigiane.

3. Destinatari Principali

Le attività di informazione, assistenza, e promozione sono rivolte in particolare:

Imprese Artigiane.
Imprese Agricole.
Piccole e Medie Imprese (PMI).
Associazioni dei Datori di Lavoro nei settori menzionati.

4. Modalità di Esecuzione

Convenzioni: Le attività possono essere svolte anche mediante convenzioni tra i vari soggetti istituzionali e le organizzazioni coinvolte, facilitando la collaborazione e la condivisione delle risorse.

Sintesi

L'Articolo 10 del D.Lgs. 81/2008 prevede un ampio coinvolgimento di istituzioni pubbliche e organizzazioni nel fornire supporto alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione sono indirizzate soprattutto alle piccole e medie imprese, artigiane e agricole, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. L'ISPESL, indicato come uno dei soggetti coinvolti, ha visto le sue funzioni trasferite all'INAIL a seguito della sua soppressione nel 2010.

Nota: ISPESL: Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.

Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

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