Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero della salute e' istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro della salute ed e' composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL e uno dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati
regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull’attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalita' di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata.
Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità
L'Articolo 5 del D.Lgs. 81/2008 istituisce presso il Ministero della Salute il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo Comitato ha un ruolo cruciale nel coordinare le politiche nazionali e le attività di vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Composizione del Comitato
Presidenza: Il Comitato è presieduto dal Ministro della Salute.
Componenti: Include:
Il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della Salute.
Due Direttori Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico del Ministero dell'Interno.
Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, designati per un periodo di cinque anni.
2. Partecipazione Consultiva
Rappresentanza: Partecipano con funzione consultiva un rappresentante dell'INAILe uno dell'IPSEMA.
3. Funzioni del Comitato
Linee comuni delle politiche: Il Comitato stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Obiettivi e programmi: Identifica gli obiettivi e i programmi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
Programmazione annuale: Definisce la programmazione annuale dei settori prioritari di intervento per l'azione di vigilanza, tenendo conto delle indicazioni dei comitati regionali e dei programmi di azione comunitari.
Coordinamento della vigilanza: Programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale.
Scambio di informazioni: Promuove lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali per assicurare l'uniformità dell'applicazione della normativa.
Ricerca e prevenzione: Individua le priorità della ricerca in materia di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
4. Consultazione delle Parti Sociali
Consultazione preventiva: Le parti sociali sono consultate preventivamente per definire gli obiettivi del Comitato (art. 3, lettere a, b, e, f).
Verifica annuale: È prevista una verifica annuale sull'attuazione delle azioni intraprese.
5. Modalità di Funzionamento
Riunioni: Le riunioni del Comitato si tengono presso la sede del Ministero della Salute. La cadenza delle riunioni e le modalità di funzionamento sono stabilite tramite un regolamento interno adottato a maggioranza qualificata.
Segreteria: Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della Salute.
6. Assenza di Compensi
Gratuità delle funzioni: Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
Sintesi
L'Articolo 5 del D.Lgs. 81/2008 istituisce un Comitato presso il Ministero della Salute con l'importante compito di coordinare e valutare le politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di programmare e coordinare le attività di vigilanza a livello nazionale. La composizione del Comitato include rappresentanti di vari ministeri, regioni, e istituzioni rilevanti, e prevede la consultazione delle parti sociali per assicurare una gestione condivisa e integrata delle politiche di sicurezza. Le funzioni sono svolte a titolo gratuito, senza compensi o indennità per i membri coinvolti
Nota: ISPESL: Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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