Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione

27 Agosto 2024

Art. 203. Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:


a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo

L'articolo 203 del Decreto Legislativo disciplina le misure che il datore di lavoro deve adottare per prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a vibrazioni meccaniche. Queste misure sono attuate quando la valutazione dei rischi, come indicato nell'articolo 202, rileva che i valori d'azione sono superati, e devono mirare a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi associati.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio Normativo

Elaborazione e Applicazione di un Programma di Misure:
Il datore di lavoro è tenuto a sviluppare e implementare un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l'esposizione alle vibrazioni meccaniche, considerando specifiche azioni:

Adozione di Metodi di Lavoro Alternativi: Impiego di tecniche e metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle vibrazioni meccaniche.

Scelta di Attrezzature Ergonomiche: Selezione di attrezzature di lavoro progettate per produrre il minor livello possibile di vibrazioni, rispettando i principi ergonomici, in relazione al tipo di lavoro svolto.

Attrezzature Accessorie: Fornitura di dispositivi accessori come sedili ammortizzanti per ridurre le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che riducono le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.

Programmi di Manutenzione: Implementazione di adeguati programmi di manutenzione per le attrezzature di lavoro, i luoghi di lavoro, i sistemi presenti sul luogo di lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Progettazione dei Luoghi di Lavoro: Organizzazione e progettazione dei luoghi e posti di lavoro per minimizzare l'esposizione alle vibrazioni.

Informazione e Formazione dei Lavoratori: Fornitura di un'adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull'uso sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.

Limitazione dell'Esposizione: Riduzione della durata e dell'intensità dell'esposizione alle vibrazioni attraverso una migliore organizzazione del lavoro, compresa la programmazione di orari di lavoro con adeguati periodi di riposo.

Protezione dal Freddo e dall'Umidità: Fornitura di indumenti protettivi per i lavoratori esposti a condizioni di freddo e umidità, che possono aggravare gli effetti delle vibrazioni.

Misure Correttive Immediata in Caso di Superamento del Valore Limite:
Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione viene superato, il datore di lavoro è obbligato a:

Prendere Misure Immediate: Ridurre immediatamente l'esposizione al di sotto del valore limite.
Individuare le Cause: Determinare le cause del superamento del valore limite.
Adattare le Misure di Prevenzione e Protezione: Modificare le misure preventive e protettive per evitare che il superamento si ripeta in futuro.

Sintesi
L'articolo 203 obbliga il datore di lavoro ad adottare una serie di misure preventive e protettive quando la valutazione dei rischi rivela che i valori d'azione delle vibrazioni meccaniche sono superati. Queste misure includono l'adozione di metodi di lavoro alternativi, la scelta di attrezzature ergonomiche, la fornitura di DPI adeguati, programmi di manutenzione, la formazione dei lavoratori, e l'organizzazione di orari di lavoro appropriati. Inoltre, se i valori limite di esposizione vengono superati, il datore di lavoro deve intervenire immediatamente per riportare l'esposizione entro i limiti e rivedere le misure adottate per prevenire futuri superamenti.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.