Art. 4 - Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;
l-bis) i lavoratori in prova.
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.
4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.
L'Articolo 4 del decreto legislativo regola il computo dei lavoratori ai fini dell'applicazione di specifici obblighi previsti dal decreto stesso. In altre parole, stabilisce quali categorie di lavoratori devono essere considerate nel calcolo del numero totale di dipendenti e quali invece sono esclusi o considerati parzialmente. Di seguito un riassunto tecnico-giuridico dettagliato:
1. Esclusioni dal Computo dei Lavoratori
Il decreto esclude dal calcolo del numero totale di lavoratori, che serve per determinare l'applicabilità di particolari obblighi, le seguenti categorie:
Collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile.
Tirocinanti che partecipano a iniziative di formazione e orientamento.
Allievi di istituti di istruzione e universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale, quando utilizzano laboratori o attrezzature specifiche.
Lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di tipo accessorio, e prestazioni che non rientrano nel mercato del lavoro.
Lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, se non lavorano esclusivamente per un singolo datore di lavoro.
Volontari, compresi quelli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, e i volontari del servizio civile.
Lavoratori socialmente utili.
Lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, salvo quanto previsto per altre specifiche figure.
Collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto, se non lavorano in forma esclusiva per un unico committente.
Lavoratori in prova.
2. Computo dei Lavoratori Somministrati e Part-Time
Lavoratori somministrati (ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) e lavoratori a tempo parziale (ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61) vengono computati sulla base delle ore effettivamente lavorate nell'arco di un semestre. Ciò significa che il loro contributo al numero totale dei lavoratori viene ponderato in base al tempo di lavoro svolto.
3. Computo del Personale in Attività Stagionali
Per le attività stagionali, il personale viene computato indipendentemente dalla durata del contratto o dall'orario di lavoro effettuato. Questo riguarda le attività definite dal d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, e quelle previste dai contratti collettivi nazionali delle organizzazioni rappresentative.
4. Computo degli Operai a Tempo Determinato nel Settore Agricolo
Nel settore agricolo, i lavoratori a tempo determinato (compresi quelli stagionali) vengono computati in frazioni di Unità Lavorative Anno (ULA), secondo quanto definito dalla normativa comunitaria. Questo metodo considera il tempo effettivo di lavoro svolto in relazione a una unità lavorativa standard annuale.
Sintesi
L'Articolo 4 stabilisce le regole per il computo del numero dei lavoratori ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto. Introduce esclusioni specifiche per determinate categorie di lavoratori e definisce criteri particolari per il calcolo dei lavoratori part-time, somministrati e stagionali, garantendo che il computo sia adeguato alla realtà operativa delle diverse tipologie di contratti e settori. Queste disposizioni sono essenziali per determinare l'applicazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro, garantendo che le misure previste dal decreto siano proporzionate e applicate correttamente in base al numero effettivo di lavoratori che partecipano all'attività lavorativa.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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