Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

19 Agosto 2024

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'INAIL. 


2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.


L'articolo 40 del D.Lgs. 81/2008 riguarda gli obblighi del medico competente in relazione alla trasmissione di informazioni sanitarie e di rischio relative ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

11. Trasmissione dei Dati da Parte del Medico Competente

Entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, il medico competente è obbligato a trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi sanitari competenti per territorio, le informazioni relative ai dati sanitari aggregati e ai rischi a cui sono esposti i lavoratori. Questi dati devono essere elaborati tenendo conto delle differenze di genere e devono essere trasmessi utilizzando il modello previsto dall'Allegato 3B.

2. Aggregazione e Trasmissione dei Dati da Parte delle Regioni

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno il compito di raccogliere e aggregare le informazioni ricevute dalle aziende sanitarie locali. Successivamente, queste informazioni aggregate devono essere trasmesse all'ISPESL. (Con l'art. 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite all'INAIL).

3. Definizione dei Contenuti e delle Modalità di Trasmissione

Entro il 31 dicembre 2009, un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ha definito i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni sanitarie e di rischio. Gli obblighi di redazione e trasmissione di queste informazioni sono entrati in vigore con la pubblicazione di questo decreto.

In sintesi, l'articolo disciplina in dettaglio le procedure e i tempi per la trasmissione dei dati sanitari e di rischio da parte del medico competente, con particolare attenzione all'elaborazione dei dati per genere e alla loro gestione da parte delle regioni e delle province autonome, fino alla trasmissione finale all'INAIL (ex ISPESL).

(Nota ISPESL: "Con l'art. 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite all'INAIL.")

I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all'articolo 40 e all'allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalita' previste dall'articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.

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