Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
L'articolo 49 del Decreto Legislativo prevede l'istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP) in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla presenza di più aziende o cantieri. Questi contesti sono particolarmente complessi dal punto di vista della sicurezza a causa delle interferenze tra le lavorazioni e dell'alto numero di lavoratori coinvolti.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Contesti di Applicazione:
Il RLSSP è previsto in contesti produttivi specifici, quali:
Porti: Quelli indicati dalla legge n. 84 del 1994, sia sedi di autorità portuale che di autorità marittima, da individuare tramite decreto ministeriale.
Centri intermodali di trasporto: Identificati secondo la direttiva del Ministro dei trasporti del 2006.
Impianti siderurgici: Dove le attività comportano notevoli complessità.
Cantieri di grandi dimensioni: Con una previsione di almeno 30.000 uomini-giorno (somma delle giornate lavorative necessarie per la realizzazione delle opere).
Altri contesti produttivi complessi: Con più di 500 addetti mediamente operanti e dove le problematiche legate alle interferenze lavorative sono particolarmente rilevanti.
Individuazione del RLSSP:
Il RLSSP viene individuato, su iniziativa dei lavoratori, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) delle diverse aziende operanti nel sito produttivo. La contrattazione collettiva definisce le modalità di questa individuazione.
Funzioni e Coordinamento:
Il RLSSP esercita le attribuzioni previste dall'articolo 50 del decreto legislativo, estendendo la sua funzione a tutte le aziende o cantieri del sito produttivo dove non vi siano RLS. Inoltre, il RLSSP ha il compito di coordinare le attività dei diversi RLS presenti nel sito, garantendo una gestione unitaria delle problematiche di sicurezza e salute.
Contrattazione collettiva:
Le modalità di esercizio delle funzioni del RLSSP e il coordinamento con i RLS delle aziende del sito sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, che stabilisce le linee guida operative per assicurare una gestione efficace della sicurezza nel contesto del sito produttivo.
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