Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

21 Agosto 2024

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:


a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

L'articolo 49 del Decreto Legislativo prevede l'istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP) in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla presenza di più aziende o cantieri. Questi contesti sono particolarmente complessi dal punto di vista della sicurezza a causa delle interferenze tra le lavorazioni e dell'alto numero di lavoratori coinvolti.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Contesti di Applicazione:

Il RLSSP è previsto in contesti produttivi specifici, quali:

Porti: Quelli indicati dalla legge n. 84 del 1994, sia sedi di autorità portuale che di autorità marittima, da individuare tramite decreto ministeriale.
Centri intermodali di trasporto: Identificati secondo la direttiva del Ministro dei trasporti del 2006.
Impianti siderurgici: Dove le attività comportano notevoli complessità.
Cantieri di grandi dimensioni: Con una previsione di almeno 30.000 uomini-giorno (somma delle giornate lavorative necessarie per la realizzazione delle opere).
Altri contesti produttivi complessi: Con più di 500 addetti mediamente operanti e dove le problematiche legate alle interferenze lavorative sono particolarmente rilevanti.

Individuazione del RLSSP:

Il RLSSP viene individuato, su iniziativa dei lavoratori, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) delle diverse aziende operanti nel sito produttivo. La contrattazione collettiva definisce le modalità di questa individuazione.

Funzioni e Coordinamento:

Il RLSSP esercita le attribuzioni previste dall'articolo 50 del decreto legislativo, estendendo la sua funzione a tutte le aziende o cantieri del sito produttivo dove non vi siano RLS. Inoltre, il RLSSP ha il compito di coordinare le attività dei diversi RLS presenti nel sito, garantendo una gestione unitaria delle problematiche di sicurezza e salute.

Contrattazione collettiva:

Le modalità di esercizio delle funzioni del RLSSP e il coordinamento con i RLS delle aziende del sito sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, che stabilisce le linee guida operative per assicurare una gestione efficace della sicurezza nel contesto del sito produttivo.

La Sezione VII del Decreto Legislativo si focalizza sulla consultazione e partecipazione attiva dei rappresentanti dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Le principali tematiche trattate includono:

Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori

Il datore di lavoro è obbligato a consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in diverse fasi cruciali legate alla salute e sicurezza sul lavoro, garantendo la loro partecipazione attiva nei processi decisionali. Questo include la valutazione dei rischi, l'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e la formazione dei lavoratori.

Diritti di Consultazione

Il RLS ha il diritto di essere consultato preventivamente:

Sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, alle attività di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro.
In merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori.
Durante la valutazione dei rischi e nella definizione delle misure preventive.
Sulla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e delle miscele chimiche impiegate, nonché sulla sistemazione dei luoghi di lavoro.

Accesso alle Informazioni

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, inclusi i dati sulla valutazione dei rischi, i piani di prevenzione, e i registri degli infortuni e delle malattie professionali.

Partecipazione alle Riunioni

Il RLS deve partecipare alle riunioni periodiche che il datore di lavoro è tenuto a convocare, come previsto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo, dove si discutono temi legati alla sicurezza sul lavoro, come il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni, e i programmi di formazione.

Protezione del Ruolo del RLS

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire alcuna forma di discriminazione o svantaggio per l'attività svolta in materia di sicurezza. Le sue funzioni devono essere protette e valorizzate, garantendo che possa esercitare il proprio ruolo in autonomia e con adeguati mezzi a disposizione.

Supporto e Formazione

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al RLS le risorse e la formazione necessarie per svolgere efficacemente il proprio ruolo. La formazione deve essere specifica e adeguata, tenendo conto dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle normative vigenti.

Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

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