Art. 51 - Organismi paritetici

21 Agosto 2024

Art. 51. Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.


3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.


4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.

6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.

7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attivita' di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.

8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorita' nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialita' nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.

L'articolo 51 del Decreto Legislativo disciplina la costituzione, le funzioni e i compiti degli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Costituzione degli Organismi Paritetici:

Gli organismi paritetici vengono istituiti a livello territoriale e sono definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera ee) del decreto.

Repertorio degli Organismi Paritetici:

Il Ministero del Lavoro istituisce un repertorio di questi organismi, definendo i criteri identificativi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Prima istanza di riferimento:

Gli organismi paritetici fungono da prima istanza di riferimento per risolvere controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalla normativa vigente, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva.

Supporto alle imprese:

Gli organismi possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative per garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Attività di formazione e asseverazione:

Gli organismi paritetici possono svolgere o promuovere attività di formazione, anche utilizzando fondi interprofessionali e fondi specifici, e possono rilasciare attestazioni relative all'efficace adozione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Queste attestazioni possono essere considerate dagli organi di vigilanza nelle loro attività.

Commissioni tecniche:

Per l'espletamento delle attività di cui sopra, gli organismi paritetici possono istituire commissioni tecniche con competenze specifiche.

Riconoscimento di organismi bilaterali:

Sono riconosciuti anche gli organismi bilaterali o partecipativi istituiti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

Sopralluoghi nei luoghi di lavoro:

Gli organismi paritetici con personale competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro per le finalità previste dall'articolo.

Relazione annuale:

Gli organismi paritetici devono trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta al Comitato di cui all'articolo 7.

Comunicazioni obbligatorie:

Gli organismi paritetici comunicano i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale alle aziende e agli organi di vigilanza competenti.

Comunicazione di dati all'Ispettorato e all'INAIL:

Gli organismi paritetici devono comunicare annualmente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e all'INAIL i dati relativi alle imprese aderenti, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, e alle asseverazioni rilasciate. Questi dati sono utilizzati per determinare le priorità nella programmazione della vigilanza e per stabilire criteri di premialità da parte dell'INAIL.

La Sezione VII del Decreto Legislativo si focalizza sulla consultazione e partecipazione attiva dei rappresentanti dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Le principali tematiche trattate includono:

Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori

Il datore di lavoro è obbligato a consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in diverse fasi cruciali legate alla salute e sicurezza sul lavoro, garantendo la loro partecipazione attiva nei processi decisionali. Questo include la valutazione dei rischi, l'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e la formazione dei lavoratori.

Diritti di Consultazione

Il RLS ha il diritto di essere consultato preventivamente:

Sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, alle attività di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro.
In merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori.
Durante la valutazione dei rischi e nella definizione delle misure preventive.
Sulla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e delle miscele chimiche impiegate, nonché sulla sistemazione dei luoghi di lavoro.

Accesso alle Informazioni

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, inclusi i dati sulla valutazione dei rischi, i piani di prevenzione, e i registri degli infortuni e delle malattie professionali.

Partecipazione alle Riunioni

Il RLS deve partecipare alle riunioni periodiche che il datore di lavoro è tenuto a convocare, come previsto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo, dove si discutono temi legati alla sicurezza sul lavoro, come il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni, e i programmi di formazione.

Protezione del Ruolo del RLS

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire alcuna forma di discriminazione o svantaggio per l'attività svolta in materia di sicurezza. Le sue funzioni devono essere protette e valorizzate, garantendo che possa esercitare il proprio ruolo in autonomia e con adeguati mezzi a disposizione.

Supporto e Formazione

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al RLS le risorse e la formazione necessarie per svolgere efficacemente il proprio ruolo. La formazione deve essere specifica e adeguata, tenendo conto dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle normative vigenti.

Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

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