Art. 51 - Organismi paritetici
Art. 51. Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
1-bis. Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attivita' di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorita' nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialita' nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.
L'articolo 51 del Decreto Legislativo disciplina la costituzione, le funzioni e i compiti degli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Costituzione degli Organismi Paritetici:
Gli organismi paritetici vengono istituiti a livello territoriale e sono definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera ee) del decreto.
Repertorio degli Organismi Paritetici:
Il Ministero del Lavoro istituisce un repertorio di questi organismi, definendo i criteri identificativi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Prima istanza di riferimento:
Gli organismi paritetici fungono da prima istanza di riferimento per risolvere controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalla normativa vigente, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva.
Supporto alle imprese:
Gli organismi possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative per garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Attività di formazione e asseverazione:
Gli organismi paritetici possono svolgere o promuovere attività di formazione, anche utilizzando fondi interprofessionali e fondi specifici, e possono rilasciare attestazioni relative all'efficace adozione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Queste attestazioni possono essere considerate dagli organi di vigilanza nelle loro attività.
Commissioni tecniche:
Per l'espletamento delle attività di cui sopra, gli organismi paritetici possono istituire commissioni tecniche con competenze specifiche.
Riconoscimento di organismi bilaterali:
Sono riconosciuti anche gli organismi bilaterali o partecipativi istituiti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
Sopralluoghi nei luoghi di lavoro:
Gli organismi paritetici con personale competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro per le finalità previste dall'articolo.
Relazione annuale:
Gli organismi paritetici devono trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta al Comitato di cui all'articolo 7.
Comunicazioni obbligatorie:
Gli organismi paritetici comunicano i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale alle aziende e agli organi di vigilanza competenti.
Comunicazione di dati all'Ispettorato e all'INAIL:
Gli organismi paritetici devono comunicare annualmente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e all'INAIL i dati relativi alle imprese aderenti, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, e alle asseverazioni rilasciate. Questi dati sono utilizzati per determinare le priorità nella programmazione della vigilanza e per stabilire criteri di premialità da parte dell'INAIL.
La Sezione VII del Decreto Legislativo si focalizza sulla consultazione e partecipazione attiva dei rappresentanti dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le principali tematiche trattate includono:
Il datore di lavoro è obbligato a consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in diverse fasi cruciali legate alla salute e sicurezza sul lavoro, garantendo la loro partecipazione attiva nei processi decisionali. Questo include la valutazione dei rischi, l'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e la formazione dei lavoratori.
Diritti di Consultazione
Il RLS ha il diritto di essere consultato preventivamente:
Sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, alle attività di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro.
In merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori.
Durante la valutazione dei rischi e nella definizione delle misure preventive.
Sulla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e delle miscele chimiche impiegate, nonché sulla sistemazione dei luoghi di lavoro.
Accesso alle Informazioni
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, inclusi i dati sulla valutazione dei rischi, i piani di prevenzione, e i registri degli infortuni e delle malattie professionali.
Partecipazione alle Riunioni
Il RLS deve partecipare alle riunioni periodiche che il datore di lavoro è tenuto a convocare, come previsto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo, dove si discutono temi legati alla sicurezza sul lavoro, come il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni, e i programmi di formazione.
Protezione del Ruolo del RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire alcuna forma di discriminazione o svantaggio per l'attività svolta in materia di sicurezza. Le sue funzioni devono essere protette e valorizzate, garantendo che possa esercitare il proprio ruolo in autonomia e con adeguati mezzi a disposizione.
Supporto e Formazione
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al RLS le risorse e la formazione necessarie per svolgere efficacemente il proprio ruolo. La formazione deve essere specifica e adeguata, tenendo conto dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle normative vigenti.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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