Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

21 Agosto 2024

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose59, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

L'articolo 50 del Decreto Legislativo stabilisce le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), delineando i suoi diritti e i suoi doveri nell'ambito della sicurezza sul lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Accesso ai luoghi di lavoro:

Il RLS ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro per osservare direttamente le condizioni in cui si svolgono le attività lavorative.

Consultazione sulla valutazione dei rischi e misure di prevenzione:

Il RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, nonché sull'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione in azienda o nell'unità produttiva.

Consultazione su designazioni chiave:

Il RLS è consultato sulla nomina del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e alla nomina del medico competente.

Consultazione sull'organizzazione della formazione:

Il RLS viene consultato sull'organizzazione della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, come previsto dall'articolo 37.

Ricezione di informazioni e documentazione:

Il RLS ha il diritto di ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, alle sostanze pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, nonché ai dati sugli infortuni e malattie professionali.

Informazioni dai servizi di vigilanza:

Il RLS riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, che riguardano i controlli e le verifiche effettuate.

Formazione:

Il RLS ha diritto a una formazione adeguata, che non deve essere inferiore a quella prevista dall'articolo 37.

Promozione delle misure di prevenzione:

Il RLS promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

Partecipazione a visite e verifiche:

Il RLS può formulare osservazioni durante le visite e le verifiche effettuate dalle autorità competenti ed è, di norma, sentito da queste autorità.

Partecipazione alle riunioni periodiche:

Il RLS partecipa alla riunione periodica di sicurezza prevista dall'articolo 35.

Proposte e osservazioni:

Il RLS può fare proposte in merito all'attività di prevenzione e deve avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati durante la sua attività.

Ricorso alle autorità competenti:

Il RLS può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

La Sezione VII del Decreto Legislativo si focalizza sulla consultazione e partecipazione attiva dei rappresentanti dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Le principali tematiche trattate includono:

Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori

Il datore di lavoro è obbligato a consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in diverse fasi cruciali legate alla salute e sicurezza sul lavoro, garantendo la loro partecipazione attiva nei processi decisionali. Questo include la valutazione dei rischi, l'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e la formazione dei lavoratori.

Diritti di Consultazione

Il RLS ha il diritto di essere consultato preventivamente:

Sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, alle attività di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro.
In merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori.
Durante la valutazione dei rischi e nella definizione delle misure preventive.
Sulla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e delle miscele chimiche impiegate, nonché sulla sistemazione dei luoghi di lavoro.

Accesso alle Informazioni

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, inclusi i dati sulla valutazione dei rischi, i piani di prevenzione, e i registri degli infortuni e delle malattie professionali.

Partecipazione alle Riunioni

Il RLS deve partecipare alle riunioni periodiche che il datore di lavoro è tenuto a convocare, come previsto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo, dove si discutono temi legati alla sicurezza sul lavoro, come il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni, e i programmi di formazione.

Protezione del Ruolo del RLS

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire alcuna forma di discriminazione o svantaggio per l'attività svolta in materia di sicurezza. Le sue funzioni devono essere protette e valorizzate, garantendo che possa esercitare il proprio ruolo in autonomia e con adeguati mezzi a disposizione.

Supporto e Formazione

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al RLS le risorse e la formazione necessarie per svolgere efficacemente il proprio ruolo. La formazione deve essere specifica e adeguata, tenendo conto dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle normative vigenti.

Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

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