Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 25. Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita' di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita' organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilita' sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria; tale cartella e' conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita', salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;
f);
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
la indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
L'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi del medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il medico competente ha un ruolo cruciale nella tutela della salute dei lavoratori, collaborando con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Collaborazione con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione:
Il medico competente collabora nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori, partecipando anche alla formazione, informazione e organizzazione del primo soccorso, tenendo conto delle specificità dei lavori e dei rischi associati.
Sorveglianza sanitaria:
Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria mediante protocolli definiti in base ai rischi specifici, seguendo gli indirizzi scientifici più avanzati.
Cartella sanitaria e di rischio:
Il medico deve istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, garantendo la riservatezza e il segreto professionale. Alla cessazione dell’incarico, la documentazione deve essere consegnata al datore di lavoro.
Informazione e documentazione ai lavoratori:
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico consegna una copia della cartella sanitaria al lavoratore e fornisce le informazioni necessarie per la sua conservazione. Inoltre, informa i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione a richiesta.
Comunicazione dei risultati:
Il medico informa i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sui risultati collettivi della sorveglianza sanitaria e partecipa alle riunioni aziendali per discutere le misure di tutela della salute.
Visite agli ambienti di lavoro:
Il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o con diversa periodicità stabilita in base alla valutazione dei rischi.
Partecipazione al controllo dell'esposizione:
Il medico partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi, ricevendo tempestivamente i risultati per effettuare le valutazioni necessarie.
Certificazione e comunicazione:
Il medico competente deve autocertificare il possesso dei titoli e requisiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e in caso di impedimento temporaneo, deve nominare un sostituto qualificato.
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