Art. 45 - Primo soccorso

20 Agosto 2024

Art. 45. Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni,nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario.

3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.

Note: In grassetto le modifiche apportate dall'art 4 della LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214


L'Articolo 45 del Decreto Legislativo stabilisce le responsabilità del datore di lavoro in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, adattando le misure alle specifiche esigenze dell'azienda o dell'unità produttiva.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Provvedimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per garantire il primo soccorso e l'assistenza medica in situazioni di emergenza. Questi provvedimenti devono essere adeguati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dell'azienda o unità produttiva, considerando anche le altre persone presenti sul luogo di lavoro, oltre ai lavoratori. Il datore di lavoro deve stabilire rapporti con i servizi esterni competenti, come quelli per il trasporto dei lavoratori infortunati, e deve consultare il medico competente, ove nominato, per assicurare l'efficacia delle misure adottate.

2. Caratteristiche delle attrezzature e formazione del personale

Le attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la loro formazione devono essere conformi a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388, e dalle successive normative di adeguamento. Queste norme prendono in considerazione la natura dell'attività, il numero dei lavoratori e i fattori di rischio specifici dell'azienda. L'adeguatezza delle misure di primo soccorso viene valutata anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Applicazione in ambito ferroviario

Per il settore ferroviario, le modalità specifiche di applicazione delle norme di primo soccorso, come stabilite dal Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388, vengono definite attraverso ulteriori decreti ministeriali. Anche in questo caso, le normative sono sviluppate con il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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