Art. 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
L'articolo 183 del Decreto Legislativo impone al datore di lavoro l'obbligo di adattare le misure di sicurezza alle esigenze specifiche dei lavoratori che appartengono a gruppi considerati particolarmente sensibili ai rischi. Questo include lavoratori che, per motivi di salute o condizione personale, sono più vulnerabili agli agenti fisici presenti nell'ambiente di lavoro.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio:
Adattamento delle Misure di Sicurezza:
Il datore di lavoro deve modificare e adattare le misure di prevenzione e protezione stabilite nell'articolo 182, per renderle idonee a garantire la sicurezza di lavoratori particolarmente sensibili. Questo richiede un'attenzione specifica verso questi gruppi, con un focus su esigenze particolari e situazioni specifiche che potrebbero aggravare i rischi lavorativi.
Categorie Sensibili:
Tra i gruppi sensibili, vengono esplicitamente menzionati:
Donne in stato di gravidanza: Devono essere garantite condizioni di lavoro che non mettano a rischio la loro salute e quella del nascituro, con particolari cautele nelle esposizioni a determinati agenti fisici.
Minori: I minori, essendo in una fase di sviluppo fisico e psicologico, richiedono un ambiente di lavoro che minimizzi ogni possibile rischio, con misure di protezione rafforzate.
Sintesi:
L'articolo 183 richiede al datore di lavoro di personalizzare le misure di sicurezza per tutelare efficacemente i lavoratori che appartengono a categorie particolarmente sensibili ai rischi, come donne in gravidanza e minori. Queste misure devono essere adattate alle specifiche necessità di tali gruppi, assicurando che l'ambiente di lavoro non comprometta la loro salute e sicurezza.
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