Art. 46 - Prevenzione incendi

20 Agosto 2024

Art. 46. Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

Nota:Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 è stato effettivamente abrogato e sostituito da tre nuovi decreti nel 2021, che sono entrati in vigore il 29 ottobre 2022

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

L'Articolo 46 del Decreto Legislativo si concentra sulla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, delineando le responsabilità del datore di lavoro e definendo il quadro normativo per garantire la sicurezza antincendio.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 è stato effettivamente abrogato e sostituito da tre nuovi decreti nel 2021, che sono entrati in vigore il 29 ottobre 2022. Questi nuovi decreti riguardano la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro e rappresentano una riforma significativa della normativa antincendio in Italia. 

1. Interesse pubblico e competenza statuale

La prevenzione incendi è considerata una funzione di preminente interesse pubblico ed è di esclusiva competenza dello Stato. Gli obiettivi principali sono la sicurezza della vita umana, l'incolumità delle persone, e la tutela dei beni e dell'ambiente, applicati uniformemente su tutto il territorio nazionale.

2. Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è obbligato ad adottare misure idonee per prevenire gli incendi e proteggere l'incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavoro soggetti alla normativa vigente.

3. Decreti ministeriali

I Ministri dell'interno e del lavoro, considerando i fattori di rischio, sono incaricati di adottare uno o più decreti che stabiliscano:

Misure per evitare l'insorgere di incendi e limitarne le conseguenze.
Misure precauzionali operative.
Metodi per il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio.
Criteri per la gestione delle emergenze.
Requisiti del personale addetto alla prevenzione antincendio e la loro formazione.

4. Normative temporanee

Fino all'adozione dei nuovi decreti, continuano a essere applicati i criteri generali di sicurezza antincendio previsti dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998.

5. Assistenza alle aziende

Per migliorare i livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, vengono istituiti nuclei specialistici presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, incaricati di fornire assistenza alle aziende. Le modalità di assistenza sono stabilite con appositi decreti del Ministro dell'interno.

6. Competenze specifiche

Qualsiasi disposizione relativa alla prevenzione incendi, inclusi aspetti di disciplina e controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

7. Risorse e miglioramento della sicurezza

Le risorse derivanti dall'attività di controllo antincendio sono destinate al miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Aggiornamenti Normativi

Nel 2021, il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 è stato abrogato e sostituito da tre nuovi decreti:

Decreto Controlli (1 settembre 2021): Regola la manutenzione e la sorveglianza delle attrezzature antincendio.
Decreto GSA (2 settembre 2021): Stabilisce criteri per la gestione della sicurezza antincendio, inclusa la formazione e le procedure di emergenza.
Decreto Minicodice (3 settembre 2021): Fornisce criteri per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio.

Ecco un riepilogo dei tre decreti:

Decreto Controlli (1 settembre 2021): Questo decreto stabilisce i criteri generali per il controllo, la manutenzione, e la sorveglianza degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Tra le sue disposizioni, vengono definiti gli obblighi per i datori di lavoro di garantire la regolare manutenzione delle attrezzature antincendio e di affidare tali operazioni a personale qualificato.

Decreto GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio, 2 settembre 2021): Il Decreto GSA definisce i criteri per l’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Questo include la formazione del personale, le procedure di emergenza, l’evacuazione e il coordinamento con i servizi di emergenza esterni. Il decreto specifica anche i requisiti per i responsabili della sicurezza antincendio e per gli addetti antincendio.

Decreto Minicodice (3 settembre 2021): Questo decreto fornisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. È pensato per i luoghi di lavoro a basso rischio e rappresenta una semplificazione rispetto al Codice di Prevenzione Incendi, mantenendo comunque elevati standard di sicurezza. Include linee guida per la valutazione dei rischi, l’implementazione di misure di prevenzione e protezione e la progettazione degli spazi in funzione della sicurezza antincendio.

La Sezione VI del Decreto Legislativo si occupa della gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, fornendo un quadro normativo dettagliato su come devono essere pianificate e affrontate situazioni di pericolo immediato che possono minacciare la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Le principali tematiche trattate includono:

Organizzazione della Gestione delle Emergenze:

Il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre un piano di emergenza adeguato alle dimensioni e alla tipologia di attività dell'azienda, considerando i rischi specifici presenti. Questo piano deve prevedere tutte le misure necessarie per affrontare situazioni di emergenza, inclusi incendi, evacuazioni e altri eventi imprevisti che potrebbero mettere in pericolo i lavoratori.

Designazione di Lavoratori Incaricati:

Il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati di gestire le emergenze, assicurando che siano adeguatamente formati e dotati delle attrezzature necessarie per svolgere il loro compito. Questi lavoratori devono essere in numero sufficiente e disporre delle competenze necessarie per garantire un'efficace gestione dell'emergenza.

Pianificazione e Comunicazione delle Procedure di Emergenza:

Devono essere stabilite e comunicate chiaramente le procedure da seguire in caso di emergenza, affinché tutti i lavoratori siano consapevoli dei comportamenti da adottare. Il datore di lavoro deve inoltre garantire che i lavoratori possano lasciare immediatamente il luogo di lavoro in sicurezza in caso di pericolo grave e immediato.

Coordinamento con i Servizi Pubblici:

È obbligo del datore di lavoro organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti, come i vigili del fuoco e i servizi di primo soccorso, per garantire una risposta coordinata ed efficace in caso di emergenza.

Presenza di Mezzi di Estinzione e di Sicurezza:

Devono essere presenti e funzionanti i mezzi di estinzione degli incendi e altre attrezzature di sicurezza adeguate al livello di rischio presente nei luoghi di lavoro. Questi mezzi devono essere mantenuti in buone condizioni operative e utilizzabili immediatamente in caso di necessità.

Formazione e Informazione dei Lavoratori:

I lavoratori incaricati devono ricevere una formazione specifica per la gestione delle emergenze, che deve essere periodicamente aggiornata. Anche tutti gli altri lavoratori devono essere informati sui rischi e sulle misure di emergenza predisposte, per garantire che sappiano come comportarsi in situazioni di pericolo.

Responsabilità del Datore di Lavoro:

Il datore di lavoro è responsabile di assicurare che le procedure di emergenza siano adeguatamente implementate e che i lavoratori siano informati e formati. Deve inoltre astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere le attività in condizioni in cui persiste un pericolo grave e immediato, salvo eccezioni debitamente motivate.

In sintesi, la Sezione VI fornisce un quadro completo delle responsabilità del datore di lavoro nella gestione delle emergenze, stabilendo i requisiti per la preparazione, l'attuazione e la comunicazione delle misure di sicurezza necessarie per proteggere i lavoratori in situazioni di pericolo grave e immediato.

Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

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