Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione

27 Agosto 2024

Art. 192. Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:


a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:


1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.


3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.


L'articolo 192 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le misure che il datore di lavoro deve adottare per prevenire e ridurre i rischi derivanti dall'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro. Le misure previste sono obbligatorie e devono essere attuate in conformità ai principi di prevenzione stabiliti nel decreto.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio
Il datore di lavoro è tenuto a eliminare i rischi alla fonte o, se non è possibile, a ridurli al minimo. Questo obbligo si applica attraverso una serie di misure tecniche, organizzative e procedurali volte a controllare l'esposizione dei lavoratori al rumore.

Dettagli Specifici

Adozione di Metodi di Lavoro a Bassa Esposizione: Il datore di lavoro deve adottare metodi di lavoro che comportano una minore esposizione al rumore.

Scelta delle Attrezzature: Devono essere selezionate attrezzature che emettano il minor rumore possibile, conformi ai requisiti del Titolo III del decreto. Questo include la disponibilità di attrezzature che limitino l'esposizione al rumore.

Progettazione dei Luoghi di Lavoro: È necessario progettare i luoghi e i posti di lavoro in modo da minimizzare l'esposizione al rumore.

Informazione e Formazione: I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

Misure Tecniche per il Contenimento del Rumore: Include l'adozione di schermature, involucri, materiali fonoassorbenti per ridurre il rumore trasmesso per via aerea, e sistemi di smorzamento o isolamento per ridurre il rumore strutturale.

Programmi di Manutenzione: Devono essere attuati programmi di manutenzione regolare delle attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro per garantire un funzionamento ottimale e ridurre l'esposizione al rumore.

Organizzazione del Lavoro: È importante organizzare il lavoro in modo tale da ridurre l'esposizione al rumore, limitando la durata e l'intensità dell'esposizione e stabilendo orari di lavoro appropriati con sufficienti periodi di riposo.

Programma di Riduzione del Rumore: Se la valutazione dei rischi rivela che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro deve elaborare e applicare un programma specifico di misure tecniche e organizzative per ridurre l'esposizione al rumore.

Segnalazione e Delimitazione delle Aree a Rischio: I luoghi di lavoro in cui i lavoratori sono esposti a rumore al di sopra dei valori superiori di azione devono essere segnalati adeguatamente, delimitati e l'accesso deve essere limitato ove possibile.

Riduzione del Rumore nei Locali di Riposo: Se il datore di lavoro fornisce locali di riposo, il rumore in questi deve essere ridotto a un livello compatibile con il loro utilizzo.

Sintesi

L'articolo 192 impone al datore di lavoro di adottare misure sistematiche per prevenire e ridurre i rischi legati al rumore nei luoghi di lavoro, attraverso interventi tecnici e organizzativi, formazione dei lavoratori e gestione degli ambienti di lavoro. Le aree ad alto rischio devono essere segnalate e, dove possibile, limitate nell'accesso.

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