Art. 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

27 Agosto 2024

Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.

2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.


L'articolo 182 del Decreto Legislativo stabilisce le misure che il datore di lavoro deve adottare per eliminare o ridurre i rischi associati all'esposizione dei lavoratori ad agenti fisici. Queste disposizioni si basano sui principi generali di prevenzione e richiedono un'attenzione continua all'aggiornamento tecnico e all'efficacia delle misure adottate.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio:

Eliminazione e Riduzione dei Rischi:

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure possibili per eliminare i rischi alla fonte o, se ciò non è possibile, ridurli al minimo, tenendo conto del progresso tecnologico e delle misure disponibili per il controllo del rischio. La riduzione del rischio deve essere conforme ai principi generali di prevenzione previsti dal decreto.

Rispetto dei Valori Limite di Esposizione:

I lavoratori non devono mai essere esposti a livelli superiori ai valori limite di esposizione stabiliti nei capi II, III, IV e V del decreto, che riguardano diverse tipologie di agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali).
Se i valori limite vengono superati nonostante le misure preventive adottate, il datore di lavoro è obbligato a intervenire immediatamente per riportare l'esposizione al di sotto dei limiti. Questo intervento include:

L'adozione di misure correttive immediate.
L'individuazione delle cause che hanno portato al superamento dei limiti.
L'adeguamento delle misure di protezione e prevenzione per evitare che il superamento si ripeta.

Sintesi:

L'articolo 182 obbliga il datore di lavoro a utilizzare tecnologie e misure preventive avanzate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici. Il rispetto dei valori limite di esposizione è un requisito fondamentale, e in caso di superamento, è necessaria un'azione immediata e correttiva per garantire la sicurezza dei lavoratori.

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