Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

20 Agosto 2024

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma.

3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52.


4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.


L'articolo 48 del Decreto Legislativo disciplina la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), che opera in aziende o unità produttive dove non è stato eletto un rappresentante interno.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Competenze e Modalità Operative:

Il RLST esercita le competenze del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) come previsto dall'articolo 50, operando su tutte le aziende o unità produttive del territorio o comparto di riferimento dove non è stato eletto un RLS aziendale.

Elezione o Designazione:

Le modalità di elezione o designazione del RLST sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale. In assenza di tali accordi, queste modalità sono definite tramite decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Partecipazione al Fondo di Sostegno:

Le aziende o unità produttive senza RLS partecipano al Fondo per il sostegno del RLST, come previsto dall'articolo 52. Alcuni settori o attività, che dispongono di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza, possono essere esentati da questa partecipazione.

Accesso ai Luoghi di Lavoro:

Il RLST ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto di modalità e preavvisi definiti dagli accordi. Tuttavia, in caso di infortunio grave, il preavviso non è necessario e l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

Ostacoli all'Accesso:

Se un'azienda impedisce l'accesso al RLST, quest'ultimo può segnalare l'evento all'organismo paritetico o, se assente, all'organo di vigilanza competente.

Comunicazione del Nominativo:

L'organismo paritetico o il Fondo comunica alle aziende e ai lavoratori il nominativo del RLST.

Formazione del RLST:

Il RLST deve ricevere una formazione specifica sui rischi presenti nei settori in cui opera. La formazione iniziale deve essere di almeno 64 ore, da completare entro tre mesi dalla nomina, seguita da aggiornamenti annuali di almeno 8 ore. La formazione è definita in sede di contrattazione collettiva.

Incompatibilità di Ruoli:

Il ruolo di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

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