Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

20 Agosto 2024

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:


a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


L'articolo 47 del Decreto Legislativo stabilisce le modalità di istituzione, elezione e funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Istituzione del RLS:

Il RLS può essere istituito a livello territoriale, di comparto, aziendale o di sito produttivo.
La sua elezione avviene secondo modalità stabilite dalla normativa e, in assenza di indicazioni specifiche, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo.

Obbligo di Elezione o Designazione:

In tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato un RLS.

Modalità di Elezione in Aziende Piccole:

Nelle aziende o unità produttive con fino a 15 lavoratori, il RLS è generalmente eletto direttamente dai lavoratori all'interno dell'azienda.
In alternativa, può essere individuato per più aziende a livello territoriale o di comparto, come previsto dall'articolo 48.

Modalità di Elezione in Aziende Grandi:

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.
In assenza di rappresentanze sindacali, il RLS è eletto dai lavoratori all'interno dell'azienda.

Contrattazione Collettiva:

Il numero dei RLS, le modalità di elezione o designazione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Giornata Nazionale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro:

L'elezione dei RLS aziendali, territoriali o di comparto avviene generalmente in corrispondenza della Giornata Nazionale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, organizzata durante la settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro.

Numero Minimo di RLS:

Le aziende con fino a 200 lavoratori devono avere almeno un RLS.
Le aziende con 201 a 1.000 lavoratori devono avere almeno tre RLS.
Le aziende con più di 1.000 lavoratori devono avere almeno sei RLS, con la possibilità di aumentare il numero in base agli accordi collettivi.

Assenza di Elezioni:

Se non si procede alle elezioni dei RLS, le funzioni di RLS sono svolte dai rappresentanti previsti negli articoli 48 e 49, salvo accordi diversi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

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