Art. 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione

27 Agosto 2024

Art. 209. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL o delle regioni. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle
attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.
2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti,
geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica..
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d’uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell’Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli
previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun’altra attrezzatura.
5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a. la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;
b. i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;
c. effetti biofisici diretti;
d. tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici
in stato di gravidanza;
e. qualsiasi effetto indiretto di cui all’articolo 207, comma 1, lettera c);
f. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
g. la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
h. informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 211;
i. informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
l. altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza;
m. sorgenti multiple di esposizione;
n. esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
6. Il datore di lavoro precisa, nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28, le misure adottate, previste dall'articolo 210.
7. Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210 e 210-bis del presente decreto, il datore di lavoro privato può consentire l’accesso al documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui vi sia interesse e in conformità alle disposizioni vigenti e lo può negare qualora tale accesso pregiudichi la tutela dei propri interessi commerciali,
compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale e in conformità alle disposizioni vigenti. Per i documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i dati personali dei lavoratori, l’accesso avviene
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'articolo 209 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare e, se necessario, misurare o calcolare i livelli di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (EMF) sul luogo di lavoro. La finalità è garantire la conformità ai valori limite di esposizione (VLE) e ai valori d'azione (VA), assicurando così la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio Normativo:

Valutazione dei Rischi:

Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione completa dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, utilizzando misurazioni o calcoli quando necessario. La valutazione deve basarsi su guide pratiche della Commissione Europea, norme tecniche europee, indicazioni del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), buone prassi individuate dalla Commissione consultiva permanente, e informazioni da banche dati dell'INAIL o delle regioni.
La valutazione deve considerare anche le informazioni fornite dai fabbricanti delle attrezzature riguardo all'uso sicuro e ai livelli di emissione.

Necessità di Misurazioni:

Se non è possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE mediante informazioni facilmente accessibili, è obbligatorio procedere con misurazioni o calcoli. In tali casi, è essenziale considerare le incertezze derivanti da misurazioni o calcoli, seguendo le buone prassi metrologiche.

Esenzioni dalla Valutazione:

Non è obbligatorio effettuare nuove valutazioni in luoghi di lavoro accessibili al pubblico se è già stata condotta una valutazione conforme alle norme relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e se queste norme garantiscono la sicurezza anche per i lavoratori.
Allo stesso modo, se i lavoratori utilizzano attrezzature destinate al pubblico che rispettano le norme di sicurezza dell'UE e non sono esposti ad altre attrezzature, non è necessaria una nuova valutazione.

Elementi Specifici della Valutazione del Rischio:

Il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione a vari fattori, tra cui: frequenza, livello, durata e tipo di esposizione; effetti biofisici diretti; salute e sicurezza dei lavoratori sensibili; effetti indiretti; disponibilità di attrezzature alternative e azioni di risanamento; informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria; e la presenza di sorgenti multiple o campi di frequenze diverse.

Documentazione:

Le misure adottate per mitigare i rischi devono essere documentate nel documento di valutazione del rischio come previsto dall'articolo 28.

Accesso al Documento di Valutazione:

Il datore di lavoro può consentire l'accesso al documento di valutazione a chi ne ha interesse, nel rispetto delle normative vigenti. Tuttavia, l'accesso può essere negato per proteggere gli interessi commerciali o la proprietà intellettuale. Nei casi in cui la valutazione contenga dati personali dei lavoratori, l'accesso deve rispettare le norme sulla privacy.

Sintesi: L'articolo 209 obbliga il datore di lavoro a valutare attentamente i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, ricorrendo a misurazioni o calcoli quando necessario. La valutazione deve considerare vari aspetti tecnici e sanitari, con l'obiettivo di proteggere i lavoratori e di conformarsi ai valori limite di esposizione. Le misure adottate devono essere documentate e l'accesso al documento di valutazione deve rispettare sia la normativa sulla privacy sia la protezione degli interessi aziendali.

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