Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

19 Agosto 2024

Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ex SPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.


6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.


8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:


a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.


L'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le capacità e i requisiti professionali necessari per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (SPP) sia interni che esterni all'azienda. Tali requisiti devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro e relativi alle attività svolte.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Capacità e Requisiti Professionali

I responsabili e gli addetti ai SPP devono possedere requisiti professionali che rispecchiano i rischi specifici dell'ambiente lavorativo. Per svolgere tali funzioni, è necessario almeno un diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza a corsi di formazione specifici sui rischi presenti nei luoghi di lavoro.

2. Formazione Specifica

Oltre ai requisiti generali, i responsabili del SPP devono completare corsi di formazione avanzati che coprono:

Prevenzione e protezione dai rischi, inclusi quelli ergonomici e da stress lavoro-correlato.
Organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative.
Tecniche di comunicazione e relazioni sindacali. Questi corsi devono rispettare gli standard definiti dall'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

3. Esonero dal Titolo di Studio

Chi non possiede il diploma ma ha svolto funzioni di addetto o responsabile del SPP per almeno sei mesi prima del 13 agosto 2003 può continuare a svolgere tali funzioni, previa formazione conforme agli accordi sopra citati.

4. Organizzazione dei Corsi di Formazione

I corsi sono organizzati da vari enti, inclusi le Regioni, le Province autonome, le università, l'ISPESL (ora INAIL, come stabilito dal decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010), l'INAIL, e altre istituzioni. Sono previsti anche soggetti formatori aggiuntivi designati dalla Conferenza Stato-Regioni.

5. Esonero per Laureati

Chi possiede una laurea nelle classi specificate (es. L7, L8, L9, L17, L23, LM26) è esonerato dalla frequenza dei corsi di formazione di base. Altre lauree possono essere riconosciute equivalenti su base normativa.

6. Crediti Formativi

In presenza di contenuti formativi sovrapposti, è riconosciuto un credito formativo, il cui riconoscimento è disciplinato dalla Conferenza Stato-Regioni. Gli attestati di formazione sono rilasciati anche dagli istituti di istruzione e universitari.

7. Aggiornamento Professionale

Gli addetti e i responsabili devono frequentare corsi di aggiornamento, come previsto dagli accordi Stato-Regioni.

8. Registro delle Competenze

Le competenze acquisite tramite la formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino, se attivato.

9. Responsabili del SPP negli Istituti Educativi

Il datore di lavoro in istituti di istruzione può designare un responsabile del SPP tra il personale interno con i requisiti richiesti. In mancanza, gruppi di istituti possono avvalersi di un unico esperto esterno tramite convenzione.

10. Obblighi del Datore di Lavoro con Esperti Esterni

Anche quando si avvale di un esperto esterno, il datore di lavoro deve garantire la presenza di un adeguato numero di addetti al SPP.

Questo articolo definisce chiaramente i requisiti e la formazione necessari per garantire che i responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro abbiano le competenze adeguate per proteggere i lavoratori dai rischi specifici dell'ambiente di lavoro.

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