Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore;
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo.
3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.
L'articolo 52 del Decreto Legislativo istituisce un fondo presso l'INAIL per sostenere le piccole e medie imprese (PMI), i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e la pariteticità.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Istituzione del Fondo:
Presso l'INAIL è istituito un fondo dedicato al sostegno delle PMI, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e delle attività di pariteticità. Questo fondo è destinato a quelle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non prevede sistemi di rappresentanza e pariteticità adeguati o, almeno, di pari livello rispetto ad altri settori, come l'edilizia.
Obiettivi del Fondo:
Sostegno alle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali: Almeno il 50% delle risorse del fondo è destinato al sostegno delle attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, inclusa la formazione.
Finanziamento della Formazione: Il fondo finanzia la formazione dei datori di lavoro delle PMI, dei piccoli imprenditori, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi.
Supporto agli Organismi Paritetici: Il fondo sostiene anche le attività degli organismi paritetici.
Finanziamento del Fondo:
Il fondo è finanziato da un contributo delle aziende che non hanno eletto o designato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, calcolato come l'equivalente di due ore lavorative annue per ogni lavoratore, sulla base della retribuzione media giornaliera nel settore industriale e agricolo.
Modalità di Funzionamento:
Le modalità di funzionamento del fondo, inclusa la sua articolazione settoriale e territoriale, sono definite da un decreto ministeriale, adottato previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
Prima Attuazione:
In fase di prima attuazione, il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL derivanti da risorse destinate a finalità analoghe, come previsto dal decreto legislativo n. 38/2000.
Obblighi di Relazione:
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali devono redigere una relazione annuale sulle attività svolte e inviarla al Fondo.
La Sezione VII del Decreto Legislativo si focalizza sulla consultazione e partecipazione attiva dei rappresentanti dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le principali tematiche trattate includono:
Il datore di lavoro è obbligato a consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in diverse fasi cruciali legate alla salute e sicurezza sul lavoro, garantendo la loro partecipazione attiva nei processi decisionali. Questo include la valutazione dei rischi, l'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e la formazione dei lavoratori.
Diritti di Consultazione
Il RLS ha il diritto di essere consultato preventivamente:
Sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, alle attività di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro.
In merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori.
Durante la valutazione dei rischi e nella definizione delle misure preventive.
Sulla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e delle miscele chimiche impiegate, nonché sulla sistemazione dei luoghi di lavoro.
Accesso alle Informazioni
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, inclusi i dati sulla valutazione dei rischi, i piani di prevenzione, e i registri degli infortuni e delle malattie professionali.
Partecipazione alle Riunioni
Il RLS deve partecipare alle riunioni periodiche che il datore di lavoro è tenuto a convocare, come previsto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo, dove si discutono temi legati alla sicurezza sul lavoro, come il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni, e i programmi di formazione.
Protezione del Ruolo del RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire alcuna forma di discriminazione o svantaggio per l'attività svolta in materia di sicurezza. Le sue funzioni devono essere protette e valorizzate, garantendo che possa esercitare il proprio ruolo in autonomia e con adeguati mezzi a disposizione.
Supporto e Formazione
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al RLS le risorse e la formazione necessarie per svolgere efficacemente il proprio ruolo. La formazione deve essere specifica e adeguata, tenendo conto dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle normative vigenti.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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