Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).
Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, connessi all'esposizione ad amianto; c) [Lettera soppressa dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.]
L'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le modalità attraverso le quali il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
L'Articolo 29 del Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. La valutazione dei rischi rappresenta un obbligo fondamentale per il datore di lavoro, il quale deve identificare e adottare le misure preventive per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il documento che contiene la valutazione deve essere elaborato in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, ove necessario, il medico competente. L’articolo disciplina, inoltre, le procedure per la rielaborazione della valutazione e l’uso di procedure standardizzate per le piccole imprese.
Dettaglio delle disposizioni
Collaborazione per la valutazione dei rischi (comma 1)
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la valutazione dei rischi e a elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente (nei casi previsti dall’articolo 41). La valutazione deve coinvolgere anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che deve essere consultato durante il processo.
Rielaborazione della valutazione dei rischi (comma 3)
La valutazione dei rischi deve essere rielaborata quando:
Si verificano modifiche significative nel processo produttivo o nell’organizzazione del lavoro.
Viene registrata un'evoluzione della tecnica o delle misure di prevenzione e protezione.
Avvengono infortuni significativi.
La sorveglianza sanitaria evidenzia nuove necessità.
In caso di rielaborazione, il datore di lavoro ha 30 giorni di tempo per aggiornare il documento di valutazione dei rischi. Anche senza una completa rielaborazione del DVR, il datore di lavoro deve fornire immediata evidenza dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e comunicarlo tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Custodia del documento di valutazione dei rischi (comma 5)
Il DVR e il documento di valutazione dei rischi da interferenze (di cui all’art. 26, comma 3) devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferiscono, e devono essere accessibili al RLS su richiesta.
Procedura standardizzata per piccole imprese (commi 6 e 6-bis)
I datori di lavoro con un numero di lavoratori fino a 10 possono effettuare la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate previste dall’art. 6, comma 8, lettera f). I datori di lavoro possono, fino a una certa data, autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma questa facoltà non si applica ad alcune attività particolarmente pericolose (art. 31, comma 6). I datori di lavoro con un massimo di 50 lavoratori possono comunque applicare le procedure standardizzate, rispettando i termini previsti.
Settori a basso rischio infortunistico (comma 6-ter)
Per le aziende che operano in settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su indicazione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, emette un decreto per individuare tali settori. Il decreto fornisce un modello di valutazione dei rischi che le aziende possono utilizzare per dimostrare l’adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi.
Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi (comma 6-quater)
Il Ministro del lavoro è incaricato di individuare strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra cui strumenti informatizzati come il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment), in modo da facilitare il processo di valutazione da parte delle aziende.
Esclusioni (comma 7)
Le disposizioni sulle procedure standardizzate non si applicano a determinate tipologie di aziende che svolgono attività ad alto rischio, tra cui:
Aziende che rientrano nelle categorie ad alto rischio definite dall’art. 31, comma 6.
Aziende che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto.
Sintesi
L'Art. 29 del Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce le modalità operative per la valutazione dei rischi, obbligando il datore di lavoro a elaborare un documento che identifichi i rischi e le misure di prevenzione. Tale documento deve essere aggiornato in caso di cambiamenti rilevanti o nuove evidenze, e deve essere consultabile da parte dei rappresentanti dei lavoratori. Per le piccole imprese con meno di 50 lavoratori, sono previste procedure standardizzate, mentre per le aziende a basso rischio è possibile utilizzare un modello di valutazione semplificato.
articolo modificato dall'Art. 2. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
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