Art. 304 - Abrogazioni

30 Agosto 2024

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

a) il decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;
d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.
1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individuata in sede regolamentare nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

L'articolo 304 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 stabilisce l'abrogazione di una serie di normative precedenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sostituendole con le disposizioni del nuovo decreto. L'articolo inoltre disciplina la gestione delle norme transitorie fino all'armonizzazione completa della legislazione esistente.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettagli:

Abrogazione di Norme Precedenti:

Sono abrogati una serie di decreti e leggi, tra cui:

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro),
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni),
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro, con eccezione dell'articolo 64),
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione a rumore, amianto e piombo),
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (sicurezza e salute dei lavoratori),
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 e n. 494 (disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro e sicurezza nei cantieri),
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 (protezione dei lavoratori contro i rischi da radiazioni ionizzanti).

Sono inoltre abrogate ulteriori disposizioni specificate nelle lettere b) fino a d-quater) del comma 1.

Norme Transitorie:

Funzioni dell'Ispettorato Medico Centrale: Le funzioni precedentemente attribuite all'Ispettorato Medico Centrale, secondo il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, sono trasferite a una struttura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a seguito di un processo di riorganizzazione.
Armonizzazione e Rinvii Normativi: Con successivi decreti legislativi, sarà armonizzata la nuova normativa del D.Lgs. 81/2008 con le norme esistenti che richiamano le disposizioni abrogate. Fino all'emanazione di questi decreti, i richiami a norme abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti norme del nuovo decreto.

Sintesi: L'articolo 304 abroga una serie di normative precedenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sostituendole con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008. Gestisce la transizione normativa attraverso decreti legislativi che armonizzano le vecchie leggi con il nuovo quadro legislativo, garantendo così una continuità normativa. Le funzioni dell'Ispettorato Medico Centrale sono trasferite a una struttura del Ministero del Lavoro.

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