Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

19 Agosto 2024

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:


a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.


L'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 descrive i compiti e le responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) all'interno dell'azienda, incaricato di garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Il SPP ha diverse funzioni chiave:

Individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi: Il SPP è responsabile dell'identificazione dei fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, della valutazione dei rischi associati e dell'individuazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questa attività deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente e basata su una specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.

Elaborazione delle misure preventive e protettive: In linea con quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, il SPP deve elaborare le misure preventive e protettive necessarie, nonché i sistemi di controllo per garantire l'efficacia di tali misure.

Elaborazione delle procedure di sicurezza: Il SPP è incaricato di sviluppare le procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali, assicurando che queste siano adeguatamente implementate e seguite.

Proposta di programmi di informazione e formazione: Il SPP deve proporre programmi di informazione e formazione destinati ai lavoratori per aumentare la consapevolezza e le competenze in materia di sicurezza sul lavoro.

Partecipazione alle consultazioni e riunioni periodiche: Il SPP partecipa attivamente alle consultazioni relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come alle riunioni periodiche previste dall'articolo 35 del decreto.

Fornitura di informazioni ai lavoratori: Il SPP ha l'obbligo di fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 36 del decreto.

2. Obbligo di Riservatezza

I componenti del SPP sono tenuti a mantenere il segreto sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza durante l'esercizio delle loro funzioni, garantendo la riservatezza delle informazioni aziendali.

3. Utilizzo del SPP da Parte del Datore di Lavoro

Il SPP è uno strumento utilizzato dal datore di lavoro per garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro si avvale del SPP per adempiere ai propri obblighi di tutela della salute dei lavoratori.


In sintesi, l'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 delinea chiaramente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, sottolineando l'importanza della valutazione dei rischi, dell'elaborazione delle misure di prevenzione e della formazione continua dei lavoratori.

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