Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
L'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 descrive i compiti e le responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) all'interno dell'azienda, incaricato di garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
Il SPP ha diverse funzioni chiave:
Individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi: Il SPP è responsabile dell'identificazione dei fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, della valutazione dei rischi associati e dell'individuazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questa attività deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente e basata su una specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.
Elaborazione delle misure preventive e protettive: In linea con quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, il SPP deve elaborare le misure preventive e protettive necessarie, nonché i sistemi di controllo per garantire l'efficacia di tali misure.
Elaborazione delle procedure di sicurezza: Il SPP è incaricato di sviluppare le procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali, assicurando che queste siano adeguatamente implementate e seguite.
Proposta di programmi di informazione e formazione: Il SPP deve proporre programmi di informazione e formazione destinati ai lavoratori per aumentare la consapevolezza e le competenze in materia di sicurezza sul lavoro.
Partecipazione alle consultazioni e riunioni periodiche: Il SPP partecipa attivamente alle consultazioni relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come alle riunioni periodiche previste dall'articolo 35 del decreto.
Fornitura di informazioni ai lavoratori: Il SPP ha l'obbligo di fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 36 del decreto.
2. Obbligo di Riservatezza
I componenti del SPP sono tenuti a mantenere il segreto sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza durante l'esercizio delle loro funzioni, garantendo la riservatezza delle informazioni aziendali.
3. Utilizzo del SPP da Parte del Datore di Lavoro
Il SPP è uno strumento utilizzato dal datore di lavoro per garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro si avvale del SPP per adempiere ai propri obblighi di tutela della salute dei lavoratori.
In sintesi, l'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 delinea chiaramente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, sottolineando l'importanza della valutazione dei rischi, dell'elaborazione delle misure di prevenzione e della formazione continua dei lavoratori.
La Sezione III del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'organizzazione, i requisiti e i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), che è fondamentale per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Riassunto Tecnico-Giuridico
Articolo 31: Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
Organizzazione Interna o Esterna:
Il datore di lavoro è tenuto a organizzare il SPP prioritariamente all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva. Tuttavia, può incaricare persone o servizi esterni, anche presso associazioni di datori di lavoro o organismi paritetici, nel rispetto delle regole previste.
Requisiti del Personale:
Gli addetti e i responsabili del SPP devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività svolte. Devono essere in numero sufficiente e disporre di mezzi e tempo adeguati per svolgere i compiti assegnati.
Servizio Interno Obbligatorio:
È obbligatorio istituire un SPP interno in aziende che operano in settori particolarmente rischiosi, come centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per la fabbricazione di esplosivi, e industrie con un elevato numero di lavoratori. In questi casi, il responsabile del SPP deve essere interno all'azienda.
Responsabilità del Datore di Lavoro:
Anche quando il datore di lavoro ricorre a servizi esterni, non è esonerato dalla responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Articolo 32: Capacità e Requisiti Professionali
Titoli e Formazione:
I responsabili e gli addetti del SPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.
Esenzioni e Casi Particolari:
Possono svolgere le funzioni di responsabile o addetto al SPP anche coloro che, pur non avendo il titolo di studio richiesto, dimostrano di avere un'esperienza professionale significativa e di aver frequentato i corsi necessari.
Aggiornamento:
I responsabili e gli addetti del SPP devono frequentare corsi di aggiornamento periodici per mantenere e migliorare le loro competenze.
Articolo 33: Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
Identificazione dei Rischi:
Il SPP è incaricato di individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
Elaborazione delle Misure Preventive:
Il SPP elabora le misure preventive e protettive necessarie, propone programmi di informazione e formazione per i lavoratori, e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Segretezza:
I componenti del SPP sono tenuti al segreto riguardo ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle loro funzioni.
Utilizzo del SPP:
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro per adempiere agli obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dalla normativa.
Articolo 34: Svolgimento Diretto da Parte del Datore di Lavoro
Svolgimento Diretto:
In alcuni casi, il datore di lavoro può decidere di svolgere direttamente i compiti propri del SPP. Questo è possibile solo se il datore di lavoro ha frequentato corsi di formazione specifici, la cui durata e contenuti sono stabiliti da accordi tra lo Stato e le Regioni.
Aggiornamento:
Anche il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento periodici.
Conclusione
La Sezione III del Decreto Legislativo fornisce una struttura dettagliata per l'organizzazione e la gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle aziende. Essa stabilisce i requisiti di formazione e aggiornamento per i responsabili e gli addetti, nonché le responsabilità del datore di lavoro nella creazione e gestione del servizio, sia internamente che esternamente all'azienda. Queste disposizioni sono fondamentali per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, stabilendo chiari obblighi e responsabilità per tutte le parti coinvolte
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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