Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

19 Agosto 2024

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:


a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

L'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 descrive i compiti e le responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) all'interno dell'azienda, incaricato di garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Il SPP ha diverse funzioni chiave:

Individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi: Il SPP è responsabile dell'identificazione dei fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, della valutazione dei rischi associati e dell'individuazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questa attività deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente e basata su una specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.

Elaborazione delle misure preventive e protettive: In linea con quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, il SPP deve elaborare le misure preventive e protettive necessarie, nonché i sistemi di controllo per garantire l'efficacia di tali misure.

Elaborazione delle procedure di sicurezza: Il SPP è incaricato di sviluppare le procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali, assicurando che queste siano adeguatamente implementate e seguite.

Proposta di programmi di informazione e formazione: Il SPP deve proporre programmi di informazione e formazione destinati ai lavoratori per aumentare la consapevolezza e le competenze in materia di sicurezza sul lavoro.

Partecipazione alle consultazioni e riunioni periodiche: Il SPP partecipa attivamente alle consultazioni relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come alle riunioni periodiche previste dall'articolo 35 del decreto.

Fornitura di informazioni ai lavoratori: Il SPP ha l'obbligo di fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 36 del decreto.

2. Obbligo di Riservatezza

I componenti del SPP sono tenuti a mantenere il segreto sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza durante l'esercizio delle loro funzioni, garantendo la riservatezza delle informazioni aziendali.

3. Utilizzo del SPP da Parte del Datore di Lavoro

Il SPP è uno strumento utilizzato dal datore di lavoro per garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro si avvale del SPP per adempiere ai propri obblighi di tutela della salute dei lavoratori.


In sintesi, l'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 delinea chiaramente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, sottolineando l'importanza della valutazione dei rischi, dell'elaborazione delle misure di prevenzione e della formazione continua dei lavoratori.

La Sezione III del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'organizzazione, i requisiti e i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), che è fondamentale per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riassunto Tecnico-Giuridico
Articolo 31: Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

Organizzazione Interna o Esterna:

Il datore di lavoro è tenuto a organizzare il SPP prioritariamente all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva. Tuttavia, può incaricare persone o servizi esterni, anche presso associazioni di datori di lavoro o organismi paritetici, nel rispetto delle regole previste.

Requisiti del Personale:

Gli addetti e i responsabili del SPP devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività svolte. Devono essere in numero sufficiente e disporre di mezzi e tempo adeguati per svolgere i compiti assegnati.

Servizio Interno Obbligatorio:

È obbligatorio istituire un SPP interno in aziende che operano in settori particolarmente rischiosi, come centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per la fabbricazione di esplosivi, e industrie con un elevato numero di lavoratori. In questi casi, il responsabile del SPP deve essere interno all'azienda.

Responsabilità del Datore di Lavoro:

Anche quando il datore di lavoro ricorre a servizi esterni, non è esonerato dalla responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Articolo 32: Capacità e Requisiti Professionali

Titoli e Formazione:

I responsabili e gli addetti del SPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

Esenzioni e Casi Particolari:

Possono svolgere le funzioni di responsabile o addetto al SPP anche coloro che, pur non avendo il titolo di studio richiesto, dimostrano di avere un'esperienza professionale significativa e di aver frequentato i corsi necessari.

Aggiornamento:

I responsabili e gli addetti del SPP devono frequentare corsi di aggiornamento periodici per mantenere e migliorare le loro competenze.

Articolo 33: Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Identificazione dei Rischi:

Il SPP è incaricato di individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.

Elaborazione delle Misure Preventive:

Il SPP elabora le misure preventive e protettive necessarie, propone programmi di informazione e formazione per i lavoratori, e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Segretezza:

I componenti del SPP sono tenuti al segreto riguardo ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle loro funzioni.

Utilizzo del SPP:

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro per adempiere agli obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dalla normativa.

Articolo 34: Svolgimento Diretto da Parte del Datore di Lavoro

Svolgimento Diretto:

In alcuni casi, il datore di lavoro può decidere di svolgere direttamente i compiti propri del SPP. Questo è possibile solo se il datore di lavoro ha frequentato corsi di formazione specifici, la cui durata e contenuti sono stabiliti da accordi tra lo Stato e le Regioni.

Aggiornamento:

Anche il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento periodici.

Conclusione

La Sezione III del Decreto Legislativo fornisce una struttura dettagliata per l'organizzazione e la gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle aziende. Essa stabilisce i requisiti di formazione e aggiornamento per i responsabili e gli addetti, nonché le responsabilità del datore di lavoro nella creazione e gestione del servizio, sia internamente che esternamente all'azienda. Queste disposizioni sono fondamentali per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, stabilendo chiari obblighi e responsabilità per tutte le parti coinvolte

Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

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