Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e localele ,attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute , dal Ministero dell’interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro , con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.
Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.
3. L'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilita', e alle malattie professionali denunciate.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati.
Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei
luoghi di lavoro.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative.
Per tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze.
4-bis. Per l'attivita' di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL
7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.
L'Articolo 8 del D.Lgs. 81/2008 istituisce il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di raccogliere e integrare dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Questo sistema è uno strumento essenziale per migliorare la sicurezza sul lavoro attraverso un coordinamento efficace delle informazioni tra vari enti e istituzioni.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Finalità del SINP
Raccolta e Integrazione dei Dati: Il SINP fornisce dati che orientano, programmano e valutano l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sia per i lavoratori iscritti che per quelli non iscritti agli enti assicurativi pubblici.
Coordinamento delle Attività di Vigilanza: Il sistema permette la programmazione e valutazione delle attività di vigilanza, garantendo il coordinamento informativo statistico e informatico tra amministrazioni statali, regionali e locali.
Banche Dati Unificate: Il SINP integra specifici archivi e crea banche dati unificate per facilitare l'accesso e la condivisione delle informazioni.
2. Struttura del SINP
Costituzione: Il SINP è costituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per la trasformazione digitale, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il contributo del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).
Partecipazione di Ulteriori Amministrazioni: Possono essere aggiunte ulteriori amministrazioni mediante decreti specifici.
Coinvolgimento di Organismi Paritetici: Gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, inclusi quelli che si occupano della salute delle donne, contribuiscono allo sviluppo del SINP.
3. Gestione e Trattamento dei Dati
Gestione Tecnica e Informatica: L'INAIL garantisce le funzioni di gestione tecnica e informatica del SINP e ne cura lo sviluppo, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Trattamento dei Dati: L'INAIL è il titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Accesso ai Dati: L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.
4. Regolamentazione del SINP
Criteri e Regole Tecniche: Con un decreto congiunto dei Ministri competenti (Lavoro, Salute, Pubblica Amministrazione, Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale) sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati.
Partecipazione delle Forze Armate e di Polizia: Sono disciplinate modalità speciali per la partecipazione delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativamente alle attività operative e addestrative, con l'acquisizione dell'intesa dei Ministri della Difesa, dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze.
5. Coordinamento e Sviluppo del SINP
Tavolo Tecnico: Per il coordinamento e lo sviluppo del SINP, è ridefinita la composizione del Tavolo Tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 25 maggio 2016, n. 183.
6. Consultazione delle Parti Sociali
Partecipazione delle Parti Sociali: Le parti sociali partecipano al SINP attraverso consultazioni periodiche sui flussi informativi relativi ai dati raccolti e gestiti dal sistema.
7. Contenuti dei Flussi Informativi
Quadro Produttivo e Occupazionale: I dati raccolti devono riguardare il quadro produttivo e occupazionale.
Quadro dei Rischi: Inclusi i rischi in un’ottica di genere.
Quadro della Salute e Sicurezza: Informazioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.
Interventi di Prevenzione e Vigilanza: Dati relativi agli interventi di prevenzione e vigilanza delle istituzioni preposte.
Infortuni sotto Soglia: Dati sugli infortuni sotto la soglia di indennizzabilità dall’INAIL.
8. Diffusione delle Informazioni
Obiettivi di Conoscenza: Le informazioni raccolte sono finalizzate a migliorare la conoscenza utile per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori, e devono essere diffuse nel rispetto della normativa sulla privacy.
9. Utilizzo delle Risorse
Risorse Ordinarie: Le attività relative al SINP sono realizzate dalle amministrazioni coinvolte utilizzando le risorse personali, economiche e strumentali già in dotazione.
Sintesi
L'Articolo 8 del D.Lgs. 81/2008 istituisce il SINP, un sistema integrato di raccolta e gestione delle informazioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro. Il sistema è progettato per coordinare le attività di prevenzione e vigilanza attraverso la condivisione e l'integrazione di dati tra vari enti e istituzioni. L'INAIL svolge un ruolo centrale nella gestione tecnica e informatica del sistema, garantendo anche il rispetto delle normative sulla privacy. Le informazioni raccolte dal SINP sono utilizzate per migliorare le politiche di sicurezza e prevenzione a livello nazionale e regionale, e per supportare le attività delle istituzioni preposte alla vigilanza e prevenzione.
Nota: ISPESL: Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Disclaimer
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