Art. 11 - Attività promozionali

18 Agosto 2024


1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:

a) finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
b) finanziamento, da parte dell’INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b);
c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera d).

3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.

3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.

4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.

6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.

7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.

L'Articolo 11 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le attività promozionali volte a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle piccole, medie e micro imprese. Le attività promozionali sono definite in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5 e nell'ambito della Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Attività Promozionali

Finanziamento dei Progetti (Lettera a): L'INAIL, previa assegnazione delle necessarie risorse da parte del Ministero del Lavoro, finanzia progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro per piccole, medie e micro imprese. Le procedure per l'accesso a questi finanziamenti devono essere semplificate.
Progetti Formativi (Lettera b): L'INAIL e le regioni, con risorse trasferite dal Ministero del Lavoro, finanziano specifici progetti formativi dedicati alle piccole, medie e micro imprese, inclusi quelli previsti dall'articolo 52, comma 1, lettera b).
Formazione nelle Istituzioni Educative (Lettera c): Viene finanziata l'attività di istituti scolastici, universitari e di formazione professionale volta a integrare nei percorsi educativi temi di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Risorse e Riparto

Fonti di Finanziamento: I finanziamenti per queste attività sono coperti dalle risorse indicate nell'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Un decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri dell'Economia, dell'Istruzione e dell'Università, definisce il riparto annuale delle risorse tra le attività previste.

3. Progetti Formativi Regionali

Coinvolgimento delle Regioni: Le regioni e le province autonome, nel rispetto delle loro competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi attraverso modalità operative definite in sede di Conferenza Stato-Regioni. Anche le parti sociali possono partecipare, utilizzando fondi interprofessionali.

4. Promozione di Soluzioni Avanzate

Innovazione Tecnologica e Organizzativa: Le regioni e le province autonome finanziano progetti volti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'adozione di tali soluzioni può influire sulla riduzione del tasso dei premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro, verificata dall'INAIL.

5. Formazione Interdisciplinare

Percorsi Formativi Aggiuntivi: Gli istituti scolastici e universitari possono inserire percorsi formativi interdisciplinari aggiuntivi volti a promuovere la cultura della sicurezza, utilizzando le risorse disponibili.

6. Progetti Innovativi

Finanziamento di Progetti Innovativi: L'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione per le piccole, medie e micro imprese, finalizzati a sperimentare soluzioni innovative e strumenti organizzativi ispirati alla responsabilità sociale delle imprese. Le imprese che adottano buone prassi, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera v), hanno priorità nell'accesso ai finanziamenti.

7. Cure per Infortunati e Tecnopatici

Assistenza Sanitaria: L'INAIL può garantire il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie, utilizzando servizi pubblici e privati, in accordo con le regioni. Questi compiti devono essere svolti senza aumentare i costi per le imprese.

8. Tutela dei Lavoratori Immigrati e delle Lavoratrici

Iniziative Specifiche: Le amministrazioni pubbliche promuovono attività specifiche destinate a migliorare la tutela dei lavoratori immigrati e delle lavoratrici negli ambienti di lavoro.

9. Applicazione Iniziale

Priorità nel Primo Anno: Nel primo anno dall'entrata in vigore del decreto, le risorse previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, vengono utilizzate secondo priorità stabilite entro sei mesi dall'entrata in vigore, incluse campagne straordinarie di formazione.

Sintesi

L'Articolo 11 del D.Lgs. 81/2008 istituisce una serie di attività promozionali mirate a diffondere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con un focus particolare sulle piccole, medie e micro imprese. Queste attività comprendono il finanziamento di progetti di investimento, formazione e innovazione tecnologica, con l'obiettivo di ridurre i rischi lavorativi e promuovere soluzioni organizzative avanzate. L'INAIL svolge un ruolo centrale nel finanziamento e nella gestione di queste iniziative, mentre le regioni e le province autonome collaborano nella realizzazione dei progetti formativi e nella diffusione delle migliori pratiche. Le risorse per queste attività provengono principalmente da fondi specifici previsti dalla legislazione vigente, con un riparto annuale stabilito dai Ministeri competenti.

Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

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