Art. 11 - Attività promozionali
1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:
a) finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
b) finanziamento, da parte dell’INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b);
c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera d).
3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.
5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.
6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.
L'Articolo 11 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le attività promozionali volte a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle piccole, medie e micro imprese. Le attività promozionali sono definite in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5 e nell'ambito della Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Attività Promozionali
Finanziamento dei Progetti (Lettera a): L'INAIL, previa assegnazione delle necessarie risorse da parte del Ministero del Lavoro, finanzia progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro per piccole, medie e micro imprese. Le procedure per l'accesso a questi finanziamenti devono essere semplificate.
Progetti Formativi (Lettera b): L'INAIL e le regioni, con risorse trasferite dal Ministero del Lavoro, finanziano specifici progetti formativi dedicati alle piccole, medie e micro imprese, inclusi quelli previsti dall'articolo 52, comma 1, lettera b).
Formazione nelle Istituzioni Educative (Lettera c): Viene finanziata l'attività di istituti scolastici, universitari e di formazione professionale volta a integrare nei percorsi educativi temi di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Risorse e Riparto
Fonti di Finanziamento: I finanziamenti per queste attività sono coperti dalle risorse indicate nell'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Un decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri dell'Economia, dell'Istruzione e dell'Università, definisce il riparto annuale delle risorse tra le attività previste.
3. Progetti Formativi Regionali
Coinvolgimento delle Regioni: Le regioni e le province autonome, nel rispetto delle loro competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi attraverso modalità operative definite in sede di Conferenza Stato-Regioni. Anche le parti sociali possono partecipare, utilizzando fondi interprofessionali.
4. Promozione di Soluzioni Avanzate
Innovazione Tecnologica e Organizzativa: Le regioni e le province autonome finanziano progetti volti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'adozione di tali soluzioni può influire sulla riduzione del tasso dei premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro, verificata dall'INAIL.
5. Formazione Interdisciplinare
Percorsi Formativi Aggiuntivi: Gli istituti scolastici e universitari possono inserire percorsi formativi interdisciplinari aggiuntivi volti a promuovere la cultura della sicurezza, utilizzando le risorse disponibili.
6. Progetti Innovativi
Finanziamento di Progetti Innovativi: L'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione per le piccole, medie e micro imprese, finalizzati a sperimentare soluzioni innovative e strumenti organizzativi ispirati alla responsabilità sociale delle imprese. Le imprese che adottano buone prassi, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera v), hanno priorità nell'accesso ai finanziamenti.
7. Cure per Infortunati e Tecnopatici
Assistenza Sanitaria: L'INAIL può garantire il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie, utilizzando servizi pubblici e privati, in accordo con le regioni. Questi compiti devono essere svolti senza aumentare i costi per le imprese.
8. Tutela dei Lavoratori Immigrati e delle Lavoratrici
Iniziative Specifiche: Le amministrazioni pubbliche promuovono attività specifiche destinate a migliorare la tutela dei lavoratori immigrati e delle lavoratrici negli ambienti di lavoro.
9. Applicazione Iniziale
Priorità nel Primo Anno: Nel primo anno dall'entrata in vigore del decreto, le risorse previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, vengono utilizzate secondo priorità stabilite entro sei mesi dall'entrata in vigore, incluse campagne straordinarie di formazione.
Sintesi
L'Articolo 11 del D.Lgs. 81/2008 istituisce una serie di attività promozionali mirate a diffondere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con un focus particolare sulle piccole, medie e micro imprese. Queste attività comprendono il finanziamento di progetti di investimento, formazione e innovazione tecnologica, con l'obiettivo di ridurre i rischi lavorativi e promuovere soluzioni organizzative avanzate. L'INAIL svolge un ruolo centrale nel finanziamento e nella gestione di queste iniziative, mentre le regioni e le province autonome collaborano nella realizzazione dei progetti formativi e nella diffusione delle migliori pratiche. Le risorse per queste attività provengono principalmente da fondi specifici previsti dalla legislazione vigente, con un riparto annuale stabilito dai Ministeri competenti.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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