Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

18 Dicembre 2024

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:


a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:


a) visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) ABROGATA
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente , al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica


2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva


3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:


a) lettera soppressa dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.


4-bis. Entro il 31 dicembre 2024, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.


5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:


a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.


7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Comma abrogato dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.


L'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le modalità, gli obblighi e i criteri della sorveglianza sanitaria sui lavoratori, indicando le tipologie di visite mediche, i ruoli del medico competente e le modalità di gestione e contestazione dei giudizi di idoneità.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Sorveglianza sanitaria obbligatoria
La sorveglianza sanitaria è svolta dal medico competente:

  • Nei casi previsti dalla normativa o dalle indicazioni della Commissione consultiva.
  • Su richiesta del lavoratore, se correlata ai rischi lavorativi e ritenuta necessaria dal medico competente.

2. Tipologie di visite mediche
La sorveglianza sanitaria comprende:

  • Visita preventiva per accertare l'idoneità alla mansione specifica.
  • Visita periodica, almeno annuale salvo diversa valutazione del rischio, per monitorare lo stato di salute.
  • Visita su richiesta del lavoratore, in caso di rischi professionali o condizioni di salute peggiorative.
  • Visita in caso di cambio mansione per verificare l'idoneità.
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa.
  • Visita al rientro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni, per verificare l’idoneità alla mansione.

3. Esami clinici e prevenzione duplicazioni
Il medico competente deve tenere conto degli esami già eseguiti dal lavoratore, evitando ripetizioni non necessarie.

4. Limitazioni alle visite mediche
Non sono consentite visite per:

  • Accertare lo stato di gravidanza.
  • Altri casi vietati dalla normativa vigente.

5. Costi e finalità delle visite
Le visite sono a cura e spese del datore di lavoro e possono includere verifiche su alcol dipendenza e assunzione di sostanze stupefacenti, secondo l’ordinamento vigente. Entro il 31 dicembre 2024, saranno aggiornate le modalità di accertamento di tossicodipendenza e alcol dipendenza.

6. Giudizi del medico competente
Il medico competente, sulla base delle visite, esprime giudizi relativi alla mansione specifica:

  • Idoneità.
  • Idoneità parziale (temporanea o permanente) con prescrizioni o limitazioni.
  • Inidoneità temporanea, con indicazione dei limiti temporali.
  • Inidoneità permanente.

Il giudizio è comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Contestazione dei giudizi
I giudizi del medico competente possono essere contestati entro 30 giorni all'azienda sanitaria locale, che può confermare, modificare o revocare il giudizio.

8. Cartella sanitaria e di rischio
Gli esiti delle visite devono essere documentati nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, in formato cartaceo o informatizzato, secondo i requisiti dell'Allegato 3A.

La Sezione V del Decreto Legislativo si occupa della "Sorveglianza Sanitaria" nei luoghi di lavoro, delineando le procedure, le responsabilità e gli obblighi relativi alla tutela della salute dei lavoratori attraverso controlli medici e altre misure preventive.

Definizione e Scopo della Sorveglianza Sanitaria:

La sorveglianza sanitaria è una serie di atti medici, effettuati dal medico competente, mirati a prevenire rischi lavorativi che potrebbero compromettere la salute dei lavoratori. Viene attuata nei casi previsti dalla legge e qualora il lavoratore la richieda, se ritenuta correlata ai rischi professionali.

Tipologia di Visite Mediche:

Le visite mediche previste includono:

Visita medica preventiva: volta a verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica.
Visita medica periodica: finalizzata a monitorare lo stato di salute dei lavoratori e confermare l'idoneità alla mansione.
Visita medica su richiesta del lavoratore: se correlata ai rischi professionali.
Visita medica in occasione di cambio di mansione: per verificare l'idoneità alla nuova mansione.
Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: nei casi previsti dalla legge.
Visita medica preassuntiva: facoltativa e preventiva all'assunzione.
Visita medica precedente alla ripresa del lavoro: per assenze superiori a 60 giorni consecutivi per motivi di salute.

Modalità di Esecuzione e Contenuti:

Le visite mediche devono essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro e possono includere esami clinici, biologici e diagnostici specifici, stabiliti dal medico competente in base alla valutazione dei rischi. La periodicità delle visite è generalmente annuale, salvo diversa indicazione del medico competente.

Cartella Sanitaria e Giudizio di Idoneità:

Gli esiti delle visite sono registrati nella cartella sanitaria e di rischio, che viene custodita dal datore di lavoro o dal medico competente. Il medico esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica che può essere:

Idoneità: piena capacità di svolgere la mansione.
Idoneità parziale: con prescrizioni o limitazioni.
Inidoneità temporanea: con indicazione dei limiti temporali.
Inidoneità permanente: incapacità definitiva di svolgere la mansione.

Ricorso contro il Giudizio del Medico Competente:

I lavoratori possono ricorrere contro il giudizio del medico competente entro 30 giorni dalla comunicazione, presentando il ricorso all'organo di vigilanza territoriale, che può confermare, modificare o revocare il giudizio.

Obblighi del Datore di Lavoro:

Il datore di lavoro deve garantire che il medico competente possa svolgere i suoi compiti con la necessaria autonomia, e che tutte le condizioni per un'adeguata sorveglianza sanitaria siano rispettate. In caso di inidoneità del lavoratore alla mansione specifica, il datore deve attuare le misure indicate dal medico competente, come il trasferimento a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori con mantenimento del trattamento economico.


Conclusione

La Sezione V fornisce un quadro normativo dettagliato per la gestione della sorveglianza sanitaria, obbligando il datore di lavoro a garantire che i lavoratori siano sottoposti a controlli medici adeguati e periodici, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute legati all’attività lavorativa. La normativa impone un sistema strutturato di monitoraggio e valutazione, assicurando che le condizioni di salute dei lavoratori siano costantemente verificate e tutelate.

Disclaimer

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