Titolo II Luoghi Di Lavoro

Indice Titolo II Luoghi di lavoro (Art. 62-68)

Capo I Disposizioni generali

Art. 62 - Definizioni
Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Art. 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

Capo II Sanzioni

Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Il Titolo II del Decreto Legislativo 81/2008 si concentra sulle disposizioni riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, definendo i requisiti minimi che devono essere rispettati per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per i lavoratori.

Art. 62 - Definizioni

Questo articolo definisce il concetto di "luoghi di lavoro" ai sensi del decreto. I luoghi di lavoro sono considerati come gli spazi destinati ad ospitare posti di lavoro situati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, inclusi qualsiasi altro luogo dell'area aziendale accessibile ai lavoratori durante lo svolgimento della loro attività.

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

L'articolo stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti, utilizzati e mantenuti in modo da garantire condizioni di igiene e sicurezza adeguate. I requisiti minimi includono aspetti come l'illuminazione, la ventilazione, le temperature, l'adeguatezza degli spazi e l'accessibilità. Le condizioni di sicurezza e salubrità devono essere rispettate durante l'intero ciclo di vita del luogo di lavoro.

Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è responsabile della conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di sicurezza e salubrità stabiliti. Questo include la manutenzione delle strutture, impianti e attrezzature, la riparazione immediata di eventuali difetti, e l'adeguamento delle condizioni di lavoro in caso di modifiche ai locali. Il datore di lavoro deve garantire che l'ambiente di lavoro rimanga sicuro e salubre anche durante lavori di ristrutturazione o modifica.

Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei

L'utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei come luoghi di lavoro è generalmente vietato, eccetto in specifiche condizioni dove sia dimostrata la conformità a requisiti di aerazione, illuminazione e salubrità, necessari per tutelare la salute dei lavoratori. L’uso di tali locali richiede un’autorizzazione specifica.

Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

L'articolo regola le attività svolte in ambienti che possono essere sospetti di inquinamento o che presentano condizioni atmosferiche pericolose. Questi lavori richiedono misure preventive specifiche e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale adeguati per proteggere i lavoratori dai rischi associati.

Art. 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

Questo articolo stabilisce l'obbligo di notificare all'organo di vigilanza competente qualsiasi attività che presenti rischi particolari per la salute e la sicurezza, in modo che possano essere effettuati controlli e verifiche adeguate.

Art. 68 - Sanzioni

L'articolo 68 prevede le sanzioni applicabili al datore di lavoro, dirigenti e preposti in caso di violazione delle disposizioni del Titolo II. Le sanzioni possono includere multe e altre misure punitive proporzionali alla gravità delle infrazioni e al rischio causato ai lavoratori.

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