Art. 211 - Sorveglianza sanitaria
Art. 211. Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore
decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui
all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.
2. Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformità all’articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il controllo di cui al presente comma è
garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.
3. I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.
L'articolo 211 disciplina le modalità e le responsabilità relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici, con un focus particolare sui lavoratori particolarmente sensibili al rischio. La norma mira a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso un monitoraggio periodico e adeguato delle loro condizioni di salute.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio Normativo:
Periodicità della Sorveglianza Sanitaria:
La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata periodicamente, di norma con cadenza annuale. Tuttavia, il medico competente può decidere una periodicità diversa, inferiore all'anno, in base alla valutazione dei rischi e alla particolare sensibilità di alcuni lavoratori, come quelli indicati nell'articolo 183 (ad esempio, donne in gravidanza o lavoratori con particolari condizioni di salute).
Interventi dell'Organo di Vigilanza: L'organo di vigilanza ha facoltà di intervenire, con provvedimento motivato, per modificare i contenuti e la periodicità della sorveglianza sanitaria, qualora ritenga necessario un diverso approccio rispetto a quello indicato dal medico competente.
Controlli Medici in Caso di Segnalazione di Effetti Indesiderati:
Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, come effetti sensoriali (ad esempio, vertigini o altri disturbi sensoriali), il datore di lavoro deve garantire che vengano effettuati controlli medici appropriati.
Requisiti per il Controllo Medico:
Questo controllo è obbligatorio anche quando si riscontra un'esposizione superiore ai Valori Limite di Esposizione (VLE) per gli effetti sensoriali o sanitari.
Il controllo medico deve essere fornito in conformità con l'articolo 41 del decreto, che disciplina le modalità generali della sorveglianza sanitaria.
Costi e Modalità della Sorveglianza:
I controlli medici e la sorveglianza sanitaria previsti dall'articolo 211 sono a carico del datore di lavoro.
La sorveglianza deve essere effettuata durante l'orario scelto dal lavoratore, garantendo così che non vi siano interferenze con il normale svolgimento delle attività lavorative.
Sintesi: L'articolo 211 stabilisce che la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici deve essere effettuata periodicamente, con cadenza annuale o inferiore, secondo quanto deciso dal medico competente. In caso di segnalazione di effetti indesiderati da parte dei lavoratori, il datore di lavoro è obbligato a garantire un controllo medico adeguato. Tutti i controlli e la sorveglianza sono a carico del datore di lavoro e devono essere effettuati in orario scelto dal lavoratore, assicurando che non vi siano costi o disagi per il lavoratore stesso.
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