Art. 180 - Definizioni e campo di applicazione
Capo I Disposizioni generali
Titolo VIII Agenti fisici

27 Agosto 2024

Art. 180. Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.


2. Fermo restando quanto previsto dal  presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il  capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.


3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia


L'articolo 180 del Decreto Legislativo definisce il campo di applicazione delle norme relative alla protezione dei lavoratori dagli agenti fisici e specifica quali sono considerati agenti fisici rilevanti ai fini della sicurezza sul lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Definizione di Agenti Fisici:

Gli agenti fisici includono una vasta gamma di fattori che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questi comprendono:

Rumore
Ultrasuoni
Infrasuoni
Vibrazioni meccaniche
Campi elettromagnetici
Radiazioni ottiche di origine artificiale
Microclima
Atmosfere iperbariche

Applicazione Specifica:

L'articolo specifica che, pur nel rispetto delle disposizioni generali contenute nel capo in questione, esistono norme specifiche applicabili per la protezione da diversi tipi di esposizione:

Rumore: Trattato nel Capo II.
Vibrazioni meccaniche: Trattato nel Capo III.
Campi elettromagnetici: Trattato nel Capo IV.
Radiazioni ottiche artificiali: Trattato nel Capo V.

Radiazioni Ionizzanti:

La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti non è trattata direttamente in questo capo, ma è soggetta a disposizioni speciali che rispettano i principi generali stabiliti nel Titolo I del Decreto Legislativo.

Sintesi:

L'articolo 180 del Decreto Legislativo definisce e identifica gli agenti fisici rilevanti per la sicurezza dei lavoratori e stabilisce che la gestione dei rischi connessi a tali agenti è regolata da specifici capitoli del decreto. Inoltre, chiarisce che la protezione dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata da norme speciali, mantenendo coerenza con i principi generali di sicurezza sul lavoro.

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.

Collegamento copiato negli appunti