Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
L'Articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi non delegabili del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi obblighi sono considerati così fondamentali da non poter essere trasferiti ad altre figure all'interno dell'organizzazione aziendale.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Obblighi Non Delegabili
Valutazione dei Rischi (Lettera a): Il datore di lavoro è tenuto personalmente a effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro. Questo include l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall'Articolo 28 del D.Lgs. 81/2008. La valutazione dei rischi è un processo centrale nella gestione della sicurezza e della salute sul lavoro, e richiede una conoscenza approfondita delle specifiche condizioni operative dell'azienda.
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (Lettera b): Il datore di lavoro deve designare direttamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP). Questo ruolo è cruciale per la prevenzione degli infortuni e la gestione della sicurezza sul lavoro. Il RSPP è la figura professionale incaricata di coordinare tutte le attività di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda.
2. Implicazioni Giuridiche
Responsabilità Diretta: Il fatto che questi obblighi non siano delegabili implica che il datore di lavoro è direttamente responsabile per la loro esecuzione. Questo conferisce al datore di lavoro un ruolo chiave nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, assicurando che questi aspetti fondamentali siano trattati con la massima serietà e competenza.
Conseguenze in Caso di Inadempimento: In caso di mancato rispetto di questi obblighi, il datore di lavoro può essere soggetto a sanzioni, che possono includere responsabilità penali e civili, in quanto queste attività sono essenziali per garantire un ambiente di lavoro sicuro.
Sintesi
L'Articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 identifica due obblighi fondamentali che il datore di lavoro non può delegare a terzi: la valutazione dei rischi, con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Questi obblighi sono considerati essenziali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, e la loro inadempienza può comportare gravi conseguenze legali per il datore di lavoro.
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