Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

18 Agosto 2024

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita';
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento e' consultato esclusivamente in azienda
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,secondo le disposizioni di cui all'articolo 43.
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,relativo alla comunicazione a fini statistici e informatividei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilita' civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente
richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso
gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonche' ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonche' ordinarne l'evacuazione,
dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonche' alla competente autorita' di pubblica sicurezza.
Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono
di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 e' redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici.
Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici
statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

L'Articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 elenca in modo dettagliato gli obblighi che il datore di lavoro e i dirigenti devono adempiere per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questi obblighi sono cruciali per la gestione della sicurezza aziendale e per la tutela dei lavoratori.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Obblighi Specifici del Datore di Lavoro e dei Dirigenti

Nomina del Medico Competente (Lettera a): Il datore di lavoro deve nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa e qualora la valutazione dei rischi lo richieda.
Designazione dei Lavoratori per Emergenze (Lettera b): Devono essere preventivamente designati i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione e gestione delle emergenze, inclusa la lotta antincendio, l'evacuazione e il primo soccorso.
Individuazione del Preposto (Lettera b-bis): Il datore di lavoro deve individuare i preposti per le attività di vigilanza previste dall'articolo 19. I preposti devono essere protetti da qualsiasi pregiudizio derivante dall'espletamento delle loro funzioni.
Assegnazione di Compiti (Lettera c): Il datore di lavoro deve considerare le capacità e condizioni dei lavoratori in relazione alla loro salute e sicurezza prima di assegnare loro compiti specifici.
Fornitura di DPI (Lettera d): È obbligato a fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari e idonei, dopo aver consultato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
Accesso a Zone a Rischio (Lettera e): Solo i lavoratori adeguatamente istruiti e addestrati possono accedere a zone con rischio grave e specifico.
Osservanza delle Norme di Sicurezza (Lettera f): Il datore di lavoro deve richiedere ai lavoratori il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Sorveglianza Sanitaria (Lettere g e g-bis): Deve inviare i lavoratori alla visita medica nei tempi previsti e comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.
Gestione delle Emergenze (Lettere h e i): Deve adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e informare i lavoratori dei rischi e delle misure di protezione.
Informazione e Formazione (Lettera l): Il datore di lavoro è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.
Verifica delle Misure di Sicurezza (Lettere n e o): Deve consentire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e fornire loro le necessarie informazioni e documentazioni.
Prevenzione dei Rischi per la Salute Pubblica (Lettera q): Il datore di lavoro deve prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute pubblica o deteriorare l'ambiente.
Comunicazioni Obbligatorie (Lettera r): Deve comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA i dati relativi agli infortuni sul lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Aggiornamento delle Misure di Prevenzione (Lettera z): È tenuto ad aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai cambiamenti organizzativi e produttivi rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro.
Comunicazione dei Nominativi dei RLS (Lettera aa): Deve comunicare all'INAIL e all'IPSEMA i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

2. Obblighi di Informazione Interna (Comma 2)

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente informazioni riguardanti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali, nonché i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Obblighi nelle Pubbliche Amministrazioni (Comma 3 e Seguenti)

Gli obblighi relativi alla sicurezza dei locali e degli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni sono a carico dell'amministrazione responsabile della loro fornitura e manutenzione. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da responsabilità qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi necessari e abbiano adottato le misure di carattere gestionale di loro competenza.

4. Vigilanza Sugli Obblighi (Comma 3-bis)

Il datore di lavoro e i dirigenti devono vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, mantenendo la responsabilità esclusiva dei soggetti obbligati qualora la mancata attuazione degli obblighi sia dovuta a loro e non a un difetto di vigilanza.

Sintesi

L'Articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce un ampio spettro di obblighi per il datore di lavoro e i dirigenti, finalizzati a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questi obblighi includono la nomina del medico competente, la designazione dei lavoratori per le emergenze, la fornitura di DPI, l'aggiornamento delle misure di prevenzione, la gestione delle emergenze, e la comunicazione delle informazioni rilevanti agli enti preposti come l'INAIL. Nelle pubbliche amministrazioni, specifici obblighi ricadono sull'amministrazione competente per la manutenzione e sicurezza degli edifici. La vigilanza sull'adempimento di questi obblighi è una responsabilità cruciale del datore di lavoro e dei dirigenti.

La Sezione I del Decreto Legislativo stabilisce le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delineando in modo dettagliato i principali obblighi che gravano sul datore di lavoro, sui dirigenti e sui lavoratori stessi.

Articolo 15: Misure generali di tutela

Misure generali di tutela:

Il datore di lavoro deve adottare un insieme di misure volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, che includono la valutazione di tutti i rischi, la programmazione della prevenzione, l'eliminazione dei rischi alla fonte, l'informazione e la formazione dei lavoratori, il controllo sanitario, e la riduzione dei rischi tramite misure collettive.

Principi ergonomici:

Nella progettazione e organizzazione del lavoro, devono essere rispettati i principi ergonomici per prevenire problemi legati a lavori monotoni e ripetitivi.

Priorità delle misure collettive:

Le misure di protezione collettiva hanno la priorità su quelle individuali, e deve essere limitato il numero di lavoratori esposti ai rischi.

Articolo 16: Delega di funzioni

Delega delle funzioni:

Il datore di lavoro può delegare alcune delle sue funzioni a persone competenti all'interno dell'organizzazione. Tuttavia, la delega deve essere formalizzata per iscritto e non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità di vigilanza sull'operato del delegato.

Requisiti per la delega:

Il delegato deve possedere competenze, poteri organizzativi e gestionali, e autonomia di spesa per poter adempiere efficacemente alle funzioni delegate.

Articolo 17: Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Obblighi non delegabili:

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 18: Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

Obblighi specifici:

Il datore di lavoro e i dirigenti devono nominare un medico competente, designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, fornire dispositivi di protezione individuale, garantire l'informazione e la formazione dei lavoratori, e adottare le misure necessarie per gestire situazioni di emergenza.

Obblighi di sorveglianza:

Devono essere adottate misure per la sorveglianza sanitaria, per il controllo dei rischi e per l’aggiornamento continuo delle misure di prevenzione.

Articolo 19: Obblighi del preposto

Vigilanza sul rispetto delle misure:

I preposti sono responsabili della vigilanza sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza, intervenendo in caso di comportamenti non conformi.

Intervento in caso di pericolo:

Devono intervenire prontamente in caso di situazioni di pericolo, sospendendo le attività se necessario e informando i superiori.

Articolo 20: Obblighi dei lavoratori

Cura della propria sicurezza:

I lavoratori devono prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, seguendo le istruzioni fornite e utilizzando correttamente i dispositivi di protezione.

Segnalazione dei pericoli:

Devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai preposti eventuali condizioni di pericolo e collaborare per l’attuazione delle misure di prevenzione.

Articolo 21: Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi

Obblighi per lavoratori autonomi e imprese familiari:

I lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare devono utilizzare attrezzature conformi alle normative di sicurezza, munirsi di dispositivi di protezione individuale, e rispettare gli obblighi previsti in caso di lavori in appalto.

Articolo 22: Obblighi dei progettisti

Responsabilità dei progettisti:

I progettisti devono rispettare i principi generali di prevenzione durante le scelte progettuali e tecniche, garantendo che le attrezzature e i dispositivi di protezione siano conformi alle normative.

Articolo 23: Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Conformità delle attrezzature:

I fabbricanti e i fornitori non possono immettere sul mercato attrezzature, dispositivi di protezione o impianti non conformi alle normative di sicurezza.

Obblighi di documentazione:

In caso di locazione finanziaria, i beni devono essere accompagnati dalla documentazione che ne attesti la conformità.

Articolo 24: Obblighi degli installatori

Installazione conforme:

Gli installatori devono garantire che l'installazione di impianti e attrezzature sia conforme alle norme di sicurezza e seguire le istruzioni fornite dai fabbricanti.

Articolo 25: Obblighi del medico competente

Ruolo del medico competente:

Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi, programma e attua la sorveglianza sanitaria, e gestisce la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori, assicurandosi del rispetto della privacy e della riservatezza delle informazioni sanitarie.

Partecipazione alla formazione:

Il medico competente deve partecipare alla formazione e informazione dei lavoratori riguardo alla sorveglianza sanitaria e fornire loro le necessarie informazioni sui rischi e sugli esami effettuati.

Conclusione

La Sezione I del Decreto Legislativo stabilisce un quadro dettagliato delle misure di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e degli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nel processo, dal datore di lavoro ai lavoratori stessi. Ogni figura aziendale ha responsabilità specifiche per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti. Le disposizioni evidenziano l'importanza della cooperazione tra le diverse parti per la prevenzione degli incidenti e la promozione di una cultura della sicurezza sul lavoro.

Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

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