Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione
1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.
L'articolo 54 disciplina le modalità di comunicazione e trasmissione della documentazione relativa agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ad altre informazioni rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Le disposizioni principali possono essere riassunte come segue:
Obbligo di Trasmissione: Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere agli enti competenti, come l'INAIL, la documentazione riguardante gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questa trasmissione deve avvenire entro termini specifici e attraverso modalità previste dalla normativa.
Modalità di Trasmissione: Le modalità di trasmissione della documentazione possono includere l'utilizzo di strumenti informatici o telematici, garantendo sempre la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi. Queste modalità devono rispettare le specifiche tecniche e procedurali stabilite dalle autorità competenti.
Documentazione Specifica: Il datore di lavoro deve trasmettere tutte le informazioni relative agli infortuni e alle malattie professionali che superano una determinata soglia di gravità o durata, come stabilito dalla normativa. Questa documentazione è essenziale per monitorare e prevenire i rischi nei luoghi di lavoro.
Coinvolgimento degli Organismi di Vigilanza: Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate dagli organi di vigilanza per monitorare l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate dalle aziende. In particolare, la documentazione può essere utilizzata per individuare aree di miglioramento e prevenire ulteriori infortuni o malattie.
(Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL).
Questo riassunto tecnico giuridico sottolinea l'importanza della corretta gestione delle comunicazioni e delle trasmissioni documentali da parte dei datori di lavoro, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La Sezione VIII del Decreto Legislativo si focalizza sulla Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali Le principali tematiche trattate includono:
Questo articolo regola la gestione della documentazione prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È consentito l'uso di sistemi informatici per la memorizzazione di tale documentazione, a condizione che vengano rispettati requisiti specifici per garantire l'accesso sicuro e la validazione dei dati. Le modalità di gestione devono assicurare che solo persone autorizzate abbiano accesso e che tutte le operazioni siano tracciabili e sicure. La documentazione deve essere conservata in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), e può essere tenuta su supporto cartaceo o informatico. La documentazione può essere gestita in modo semplificato, secondo le disposizioni di futuri decreti.
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
L'articolo 54 stabilisce le modalità per la comunicazione e la trasmissione della documentazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere periodicamente o su richiesta, agli organi competenti, tutte le informazioni e documentazioni previste dalla legge, incluse quelle relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Le modalità di trasmissione possono essere stabilite tramite decreti specifici e devono rispettare le norme sulla riservatezza e protezione dei dati personali.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.