Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

18 Agosto 2024

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi


1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni di cui al titolo III , nonche' idonee opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalita', qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto o subappalto.


L'Articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. Questi soggetti, pur non rientrando formalmente nella categoria dei lavoratori subordinati, sono comunque tenuti a rispettare specifici obblighi per garantire la propria sicurezza e quella degli altri nel contesto lavorativo.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Utilizzo delle Attrezzature di Lavoro e Opere Provvisionali (Comma 1, Lettera a)

I componenti dell'impresa familiare e i lavoratori autonomi devono utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dal Titolo III del D.Lgs. 81/2008. Questo titolo riguarda la sicurezza e l'uso corretto delle attrezzature di lavoro per prevenire infortuni e malattie professionali.
Devono inoltre utilizzare opere provvisionali idonee, come previsto dal Titolo IV, che regola le misure per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

2. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (Comma 1, Lettera b)

I lavoratori indicati nell'articolo devono munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) e utilizzarli conformemente alle disposizioni del Titolo III. Questi dispositivi sono essenziali per proteggere il lavoratore dai rischi specifici del proprio lavoro, riducendo al minimo la possibilità di infortuni.

3. Tessera di Riconoscimento per Appalti e Subappalti (Comma 1, Lettera c)

Quando operano in luoghi di lavoro dove si svolgono attività in regime di appalto o subappalto, i soggetti citati devono munirsi di una tessera di riconoscimento. Questa tessera, che deve includere una fotografia e le generalità del lavoratore, è fondamentale per l'identificazione sul luogo di lavoro, contribuendo alla sicurezza generale e al controllo delle presenze.

Conclusione

L'Articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 impone specifici obblighi di sicurezza anche ai lavoratori autonomi, ai membri dell'impresa familiare e ad altre categorie non subordinate. Questi obblighi riguardano l'uso sicuro delle attrezzature, l'adozione di dispositivi di protezione individuale e l'identificazione nei luoghi di lavoro in appalto o subappalto. L'obiettivo è garantire che anche questi lavoratori, spesso meno regolamentati rispetto ai subordinati, operino in sicurezza, riducendo i rischi associati alle loro attività professionali.

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