Art. 70 - Requisiti di sicurezza
Art. 70. Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.
Il Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 riguarda le modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Questo decreto ha introdotto importanti cambiamenti, tra cui la trasformazione di alcuni reati in illeciti amministrativi. Ad esempio, l’articolo 509 del codice penale è stato modificato per punire l’inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro con sanzioni amministrative anziché penali
L'articolo 70 del Decreto Legislativo si occupa di stabilire i requisiti di sicurezza che le attrezzature di lavoro devono soddisfare per essere utilizzate nei luoghi di lavoro. Questo articolo è fondamentale per garantire che tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori rispettino le norme di sicurezza previste dalle direttive comunitarie e dalle disposizioni legislative nazionali. Viene inoltre definito il ruolo degli organi di vigilanza nel caso in cui le attrezzature non risultino conformi.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Conformità alle Direttive Comunitarie:
Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari che recepiscono le direttive comunitarie di prodotto. Questo garantisce che tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori rispettino gli standard di sicurezza stabiliti a livello europeo.
Attrezzature antecedenti alle Norme Comunitarie:
Per le attrezzature costruite prima dell'emanazione delle direttive comunitarie o in assenza di specifiche disposizioni legislative, queste devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza indicati nell'Allegato V del decreto. Ciò assicura che anche le attrezzature più vecchie siano adeguate agli standard minimi di sicurezza.
Attrezzature conformi a decreti precedenti:
Sono considerate conformi le attrezzature costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi del ex DPR 547/1955 e del ex D.Lgs. 626/1994.
Questo garantisce una continuità normativa per le attrezzature precedenti alle direttive comunitarie.
Intervento degli Organi di Vigilanza:
Gli organi di vigilanza hanno il compito di accertare, durante le ispezioni, che le attrezzature rispettino i requisiti essenziali di sicurezza. In caso di non conformità, devono informare l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato e attuare le procedure previste dal D.Lgs. 758/1994.
Il Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, riguarda le modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Questo decreto ha introdotto importanti cambiamenti, trasformando alcuni reati in illeciti amministrativi e modificando le sanzioni per le violazioni delle norme sul lavoro.
Ad esempio, l’articolo 1 del decreto modifica l’articolo 509 del codice penale, che ora punisce l’inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro con una sanzione amministrativa anziché penale
Questo può includere la rimozione della situazione di rischio o la modifica delle modalità d'uso dell'attrezzatura per garantire la sicurezza.
Gli organi di vigilanza possono intervenire nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'attrezzatura non conforme e anche nei confronti del fabbricante o dei distributori, a seconda della gravità e della natura della non conformità.
Sintesi
L'articolo 70 stabilisce che tutte le attrezzature di lavoro devono rispettare le normative di sicurezza europee e nazionali, garantendo così un ambiente di lavoro sicuro. Viene sottolineata l'importanza della conformità non solo per le nuove attrezzature ma anche per quelle più vecchie. Gli organi di vigilanza giocano un ruolo cruciale nel monitorare e garantire che le attrezzature rispettino questi requisiti, intervenendo dove necessario per prevenire rischi per i lavoratori.
(Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL a partire dal 31 maggio 2010.)
Il Titolo III del Decreto Legislativo è dedicato alla regolamentazione dell'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sul luogo di lavoro. Esso definisce le responsabilità e gli obblighi dei datori di lavoro, noleggiatori, concedenti in uso, e lavoratori, garantendo che tutte le attrezzature e i DPI utilizzati siano sicuri, mantenuti in buone condizioni e adeguatamente gestiti.
Art. 69 - Definizioni:
Le definizioni fondamentali riguardano le attrezzature di lavoro, il loro uso, le zone pericolose e le figure coinvolte. Le attrezzature di lavoro sono tutti gli strumenti e macchine utilizzate durante il lavoro, mentre l'uso comprende tutte le operazioni connesse (montaggio, manutenzione, ecc.). Sono chiarite anche le definizioni di zona pericolosa, lavoratore esposto e operatore.
Art. 70 - Requisiti di sicurezza:
Le attrezzature di lavoro devono rispondere a requisiti minimi di sicurezza, specificati nell'Allegato V del decreto, che devono essere rispettati per garantire la protezione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature.
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro deve assicurare che le attrezzature siano conformi ai requisiti di sicurezza, mantenute in buone condizioni e utilizzate correttamente. Deve inoltre garantire che le attrezzature siano sottoposte a controlli regolari e ispezioni per accertarne l'integrità e la sicurezza.
Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso:
Chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro deve garantire che queste siano conformi alle normative di sicurezza e che vengano fornite con tutte le informazioni necessarie per il loro corretto utilizzo.
Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento:
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori una formazione adeguata sull'uso sicuro delle attrezzature di lavoro, inclusi i rischi associati e le misure di prevenzione. Questa formazione deve essere periodicamente aggiornata.
Art. 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore:
È prevista una specifica abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore, garantendo che solo personale qualificato e adeguatamente formato possa operare su tali apparecchiature.
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 74 - Definizioni:
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono definiti come qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi che potrebbero minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Art. 75 - Obbligo di uso:
I DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti a livelli accettabili con misure tecniche o organizzative. Il loro uso è obbligatorio nei contesti in cui è richiesto.
Art. 76 - Requisiti dei DPI:
I DPI devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dal decreto e devono essere adeguati ai rischi da cui proteggono, senza comportare ulteriori rischi.
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro è tenuto a fornire DPI appropriati ai rischi presenti e a garantire che siano utilizzati correttamente, oltre a fornire le informazioni e la formazione necessarie al loro uso.
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori:
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI messi a loro disposizione e segnalare eventuali difetti o malfunzionamenti al datore di lavoro.
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso:
L'individuazione dei DPI appropriati deve avvenire in base a una valutazione dei rischi specifici e deve considerare l'efficacia dei dispositivi in relazione ai rischi stessi.
Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro deve assicurare la sicurezza degli impianti elettrici sul luogo di lavoro, garantendo che siano conformi alle normative vigenti e sottoposti a regolari controlli e manutenzione.
Art. 81 - Requisiti di sicurezza:
Gli impianti elettrici devono rispettare i requisiti di sicurezza definiti dalle normative tecniche applicabili, per prevenire i rischi di shock elettrico, incendi o esplosioni.
Art. 82 - Lavori sotto tensione:
I lavori sotto tensione devono essere eseguiti solo da personale qualificato, con l'uso di attrezzature e dispositivi di protezione idonei, seguendo procedure specifiche per garantire la sicurezza.
Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive:
Anche i lavori in prossimità di parti attive non protette devono essere gestiti con cautela, adottando misure di protezione specifiche per evitare il contatto accidentale.
Art. 84 - Protezioni dai fulmini:
Gli edifici e gli impianti devono essere protetti dai fulmini secondo le normative vigenti, per prevenire danni strutturali e rischi per la sicurezza.
Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature:
Oltre alla protezione dai fulmini, devono essere adottate misure di sicurezza per proteggere edifici, impianti e attrezzature da altri rischi elettrici.
Art. 86 - Verifiche e controlli:
È obbligatorio eseguire verifiche e controlli periodici sugli impianti e apparecchiature elettriche per garantire la loro sicurezza continua e la conformità alle normative.
Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso:
Prevede sanzioni per il mancato rispetto delle norme di sicurezza relative all'uso delle attrezzature di lavoro, dei DPI e degli impianti elettrici. Le sanzioni variano in base alla gravità delle violazioni e possono includere sia sanzioni pecuniarie che l'arresto.
Indice Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Art. 69-87)
Capo I Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 69 - Definizioni
Art. 70 - Requisiti di sicurezza
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento
Art. 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso
Capo III Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 81 - Requisiti di sicurezza
Art. 82 - Lavori sotto tensione
Art. 83 - Lavori in prossimita' di parti attive
Art. 84 - Protezioni dai fulmini
Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Art. 86 - Verifiche e controlliArt. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
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