Art. 83 - Lavori in prossimita' di parti attive
Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
L'articolo 83 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina i lavori eseguiti in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette. Questo articolo si concentra sulla sicurezza dei lavoratori che operano vicino a tali impianti, stabilendo distanze di sicurezza e richiedendo l'adozione di misure specifiche per prevenire incidenti legati al contatto o alla vicinanza con parti attive.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettagli delle Disposizioni
Divieto di eseguire lavori in prossimità di parti attive:
È vietato eseguire lavori non elettrici in vicinanza di linee o impianti elettrici con parti attive non protette o non sufficientemente protette, a meno che non vengano adottate misure organizzative e procedurali adeguate per proteggere i lavoratori dai rischi associati.
Il divieto si applica specificamente quando i lavori si svolgono a distanze inferiori ai limiti stabiliti nella Tabella 1 dell'Allegato IX del decreto.
Idoneità delle misure di sicurezza:
Le misure organizzative e procedurali considerate idonee per garantire la sicurezza dei lavoratori sono quelle contenute nelle pertinenti norme tecniche. Queste norme definiscono i criteri e le procedure da adottare per prevenire rischi elettrici in lavori eseguiti vicino a parti attive.
Sintesi
L'articolo 83 stabilisce che non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di parti attive non protette o non sufficientemente protette, a meno che non siano adottate specifiche misure di sicurezza. Queste misure devono rispettare le distanze minime di sicurezza indicate nella Tabella 1 dell'Allegato IX e seguire le disposizioni contenute nelle norme tecniche pertinenti per garantire la protezione dei lavoratori.
Il Titolo III del Decreto Legislativo è dedicato alla regolamentazione dell'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sul luogo di lavoro. Esso definisce le responsabilità e gli obblighi dei datori di lavoro, noleggiatori, concedenti in uso, e lavoratori, garantendo che tutte le attrezzature e i DPI utilizzati siano sicuri, mantenuti in buone condizioni e adeguatamente gestiti.
Art. 69 - Definizioni:
Le definizioni fondamentali riguardano le attrezzature di lavoro, il loro uso, le zone pericolose e le figure coinvolte. Le attrezzature di lavoro sono tutti gli strumenti e macchine utilizzate durante il lavoro, mentre l'uso comprende tutte le operazioni connesse (montaggio, manutenzione, ecc.). Sono chiarite anche le definizioni di zona pericolosa, lavoratore esposto e operatore.
Art. 70 - Requisiti di sicurezza:
Le attrezzature di lavoro devono rispondere a requisiti minimi di sicurezza, specificati nell'Allegato V del decreto, che devono essere rispettati per garantire la protezione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature.
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro deve assicurare che le attrezzature siano conformi ai requisiti di sicurezza, mantenute in buone condizioni e utilizzate correttamente. Deve inoltre garantire che le attrezzature siano sottoposte a controlli regolari e ispezioni per accertarne l'integrità e la sicurezza.
Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso:
Chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro deve garantire che queste siano conformi alle normative di sicurezza e che vengano fornite con tutte le informazioni necessarie per il loro corretto utilizzo.
Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento:
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori una formazione adeguata sull'uso sicuro delle attrezzature di lavoro, inclusi i rischi associati e le misure di prevenzione. Questa formazione deve essere periodicamente aggiornata.
Art. 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore:
È prevista una specifica abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore, garantendo che solo personale qualificato e adeguatamente formato possa operare su tali apparecchiature.
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 74 - Definizioni:
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono definiti come qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi che potrebbero minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Art. 75 - Obbligo di uso:
I DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti a livelli accettabili con misure tecniche o organizzative. Il loro uso è obbligatorio nei contesti in cui è richiesto.
Art. 76 - Requisiti dei DPI:
I DPI devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dal decreto e devono essere adeguati ai rischi da cui proteggono, senza comportare ulteriori rischi.
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro è tenuto a fornire DPI appropriati ai rischi presenti e a garantire che siano utilizzati correttamente, oltre a fornire le informazioni e la formazione necessarie al loro uso.
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori:
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI messi a loro disposizione e segnalare eventuali difetti o malfunzionamenti al datore di lavoro.
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso:
L'individuazione dei DPI appropriati deve avvenire in base a una valutazione dei rischi specifici e deve considerare l'efficacia dei dispositivi in relazione ai rischi stessi.
Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro:
Il datore di lavoro deve assicurare la sicurezza degli impianti elettrici sul luogo di lavoro, garantendo che siano conformi alle normative vigenti e sottoposti a regolari controlli e manutenzione.
Art. 81 - Requisiti di sicurezza:
Gli impianti elettrici devono rispettare i requisiti di sicurezza definiti dalle normative tecniche applicabili, per prevenire i rischi di shock elettrico, incendi o esplosioni.
Art. 82 - Lavori sotto tensione:
I lavori sotto tensione devono essere eseguiti solo da personale qualificato, con l'uso di attrezzature e dispositivi di protezione idonei, seguendo procedure specifiche per garantire la sicurezza.
Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive:
Anche i lavori in prossimità di parti attive non protette devono essere gestiti con cautela, adottando misure di protezione specifiche per evitare il contatto accidentale.
Art. 84 - Protezioni dai fulmini:
Gli edifici e gli impianti devono essere protetti dai fulmini secondo le normative vigenti, per prevenire danni strutturali e rischi per la sicurezza.
Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature:
Oltre alla protezione dai fulmini, devono essere adottate misure di sicurezza per proteggere edifici, impianti e attrezzature da altri rischi elettrici.
Art. 86 - Verifiche e controlli:
È obbligatorio eseguire verifiche e controlli periodici sugli impianti e apparecchiature elettriche per garantire la loro sicurezza continua e la conformità alle normative.
Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso:
Prevede sanzioni per il mancato rispetto delle norme di sicurezza relative all'uso delle attrezzature di lavoro, dei DPI e degli impianti elettrici. Le sanzioni variano in base alla gravità delle violazioni e possono includere sia sanzioni pecuniarie che l'arresto.
Indice Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Art. 69-87)
Capo I Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 69 - Definizioni
Art. 70 - Requisiti di sicurezza
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento
Art. 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso
Capo III Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 81 - Requisiti di sicurezza
Art. 82 - Lavori sotto tensione
Art. 83 - Lavori in prossimita' di parti attive
Art. 84 - Protezioni dai fulmini
Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Art. 86 - Verifiche e controlliArt. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
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