Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 20. Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
L'Articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi specifici dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi obblighi mirano a garantire non solo la protezione individuale dei lavoratori, ma anche quella collettiva, in collaborazione con il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Obblighi Generali di Tutela della Salute e Sicurezza (Comma 1)
Ogni lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza, nonché di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, evitando azioni o omissioni che possano mettere a rischio la sicurezza altrui. Questo deve avvenire in conformità con la formazione ricevuta, le istruzioni fornite e i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro.
2. Obblighi Specifici (Comma 2)
Collaborazione: I lavoratori devono collaborare con il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti nell'adempimento degli obblighi di tutela della salute e sicurezza (lettera a).
Osservanza delle disposizioni: Devono osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, per la protezione collettiva e individuale (lettera b).
Uso corretto delle attrezzature e dispositivi: È obbligatorio utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza (lettera c).
Utilizzo dei DPI: I dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione devono essere utilizzati in modo appropriato (lettera d).
Segnalazione delle deficienze e pericoli: I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi deficienza nei mezzi e dispositivi di sicurezza, nonché ogni condizione di pericolo. In caso di urgenza, devono adoperarsi per eliminare o ridurre situazioni di pericolo, informando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (lettera e).
Proibizioni: I lavoratori non devono rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo senza autorizzazione (lettera f).
Limiti di competenza: Devono evitare di compiere operazioni o manovre che non rientrano nelle loro competenze o che possano compromettere la sicurezza propria o altrui (lettera g).
Partecipazione alla formazione: I lavoratori sono obbligati a partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro (lettera h).
Sottoporsi ai controlli sanitari: Devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o disposti dal medico competente (lettera i).
3. Tessera di Riconoscimento per Appalto e Subappalto (Comma 3)
I lavoratori impiegati in attività svolte in regime di appalto o subappalto devono esporre una tessera di riconoscimento con fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Questo obbligo si estende anche ai lavoratori autonomi che esercitano la loro attività nello stesso luogo di lavoro.
Conclusione
L'Articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 chiarisce i doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, imponendo loro di collaborare attivamente nella prevenzione dei rischi, rispettare le disposizioni di sicurezza, utilizzare correttamente le attrezzature e dispositivi di protezione, e segnalare tempestivamente eventuali pericoli. Questi obblighi sono essenziali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e per prevenire incidenti e malattie professionali.
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