Art. 218 - Sorveglianza sanitaria
Art. 218. Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.
3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.
L'Art. 218 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali. Questo articolo stabilisce le modalità e i requisiti della sorveglianza sanitaria, con l'obiettivo di prevenire e identificare tempestivamente effetti negativi per la salute, in particolare per i lavoratori particolarmente sensibili.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio Tecnico-Giuridico
Periodicità della Sorveglianza Sanitaria:
Frequenza: La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno, ma può essere effettuata con maggiore frequenza se deciso dal medico competente.
Lavoratori Sensibili: Particolare attenzione deve essere rivolta ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, in base ai risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.
Obiettivi della Sorveglianza Sanitaria:
Prevenzione: Prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
Prevenzione di Effetti a Lungo Termine: La sorveglianza sanitaria mira anche a prevenire effetti negativi a lungo termine e il rischio di malattie croniche derivanti dall'esposizione.
Controllo Medico in Caso di Superamento dei Valori Limite:
Esposizione Superiore ai Valori Limite: I lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite stabiliti nell'art. 215 devono essere sottoposti tempestivamente a controllo medico.
Comunicazione dei Risultati: In caso di superamento dei valori limite o di identificazione di effetti nocivi sulla salute, il medico (o altra persona qualificata) deve comunicare al lavoratore i risultati che lo riguardano.
Il lavoratore deve ricevere informazioni e consigli riguardanti i controlli sanitari da eseguire anche dopo la fine dell'esposizione.
Informazione al Datore di Lavoro: Il datore di lavoro deve essere informato dei dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria, rispettando il segreto professionale.
Sintesi
L'art. 218 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare una sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali, con particolare attenzione ai lavoratori sensibili. In caso di esposizioni superiori ai valori limite o se emergono effetti nocivi, è previsto un controllo medico immediato e una comunicazione dettagliata al lavoratore e al datore di lavoro, rispettando il segreto professionale.
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