Art. 12 - Interpello
Art. 12. Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e
gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.
L'Articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 introduce la procedura di interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uno strumento che consente agli enti e alle organizzazioni interessate di richiedere chiarimenti sull'applicazione delle normative vigenti. Questo meccanismo è fondamentale per garantire un'interpretazione uniforme delle leggi e una corretta applicazione delle stesse da parte degli organi di vigilanza.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Soggetti Legittimati a Richiedere l'Interpello
Organismi Associativi Nazionali: Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e degli enti pubblici nazionali.
Regioni e Province Autonome.
Organizzazioni Sindacali: Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono presentare quesiti di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti.
Consigli Nazionali degli Ordini o Collegi Professionali.
Modalità di Inoltro: Le richieste devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica alla Commissione per gli interpelli.
2. Commissione per gli Interpelli
Composizione: La Commissione è istituita presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e include:
Due rappresentanti del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale.
Due rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome.
Integrazione della Commissione: Se il quesito riguarda materie di competenza di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione viene integrata con rappresentanti di queste ultime.
Gratuità delle Funzioni: I componenti della Commissione non ricevono compensi, rimborsi spese o indennità di missione, assicurando così che non vi siano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Criteri Interpretativi e Direttivi
Efficacia delle Risposte: Le indicazioni fornite dalla Commissione nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza. Questo significa che le risposte della Commissione orientano le modalità con cui gli ispettori e altri organi di vigilanza applicano e interpretano la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sintesi
L'Articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce una procedura formale per l'interpello su questioni generali relative all'applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La procedura permette a vari enti e organizzazioni nazionali di ottenere chiarimenti dalla Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Le risposte della Commissione non solo forniscono orientamenti chiari su questioni interpretative, ma vincolano anche l'attività di vigilanza, assicurando un'applicazione uniforme della normativa a livello nazionale.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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