Art. 12 - Interpello
Art. 12. Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e
gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico.
Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre ammini- strazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse.
Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato ;
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.
L'Articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la procedura degli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, stabilendo chi può presentare quesiti, come deve essere composta la Commissione per gli interpelli e il valore giuridico delle risposte fornite.
Riassunto tecnico-giuridico
1. Soggetti legittimati a presentare interpelli
Gli organismi associativi nazionali, enti pubblici, regioni, province autonome, sindacati rappresentativi e consigli nazionali degli ordini professionali possono presentare, via posta elettronica, quesiti generali sulla normativa di salute e sicurezza sul lavoro alla Commissione per gli interpelli.
2. Composizione della Commissione per gli interpelli
La Commissione, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è composta da:
- 2 rappresentanti del Ministero del Lavoro, di cui almeno uno giuridico;
- 2 rappresentanti del Ministero della Salute, di cui almeno uno giuridico;
- 4 rappresentanti delle regioni/province autonome, di cui almeno due giuridici.
Se l'interpello tocca competenze di altre amministrazioni, queste possono inviare propri rappresentanti.
Nota: La partecipazione è a titolo gratuito.
3. Valore giuridico delle risposte
Le risposte fornite dalla Commissione costituiscono criteri interpretativi e direttivi, vincolanti per le attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
note: art 12 modificato a dicembre 2024 a seguito del Dl Lavoro approvato 11 dicembre 2024.
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