Art. 12 - Interpello

18 Dicembre 2024

Art. 12. Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e

gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. 

Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre ammini- strazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. 

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato ;


3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.


L'Articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la procedura degli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, stabilendo chi può presentare quesiti, come deve essere composta la Commissione per gli interpelli e il valore giuridico delle risposte fornite.

Riassunto tecnico-giuridico

1. Soggetti legittimati a presentare interpelli
Gli organismi associativi nazionali, enti pubblici, regioni, province autonome, sindacati rappresentativi e consigli nazionali degli ordini professionali possono presentare, via posta elettronica, quesiti generali sulla normativa di salute e sicurezza sul lavoro alla Commissione per gli interpelli.

2. Composizione della Commissione per gli interpelli
La Commissione, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è composta da:

  • 2 rappresentanti del Ministero del Lavoro, di cui almeno uno giuridico;
  • 2 rappresentanti del Ministero della Salute, di cui almeno uno giuridico;
  • 4 rappresentanti delle regioni/province autonome, di cui almeno due giuridici.

Se l'interpello tocca competenze di altre amministrazioni, queste possono inviare propri rappresentanti.
Nota: La partecipazione è a titolo gratuito.

3. Valore giuridico delle risposte
Le risposte fornite dalla Commissione costituiscono criteri interpretativi e direttivi, vincolanti per le attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

note: art 12 modificato a dicembre 2024 a seguito del Dl Lavoro approvato 11 dicembre 2024.

Conosci il testo unico sicurezza sul lavoro?

Metti alla prova la tua conoscenza di questo articolo di legge rispondendo a queste domande tratte dall'articolo di legge presente in questa pagina.

Puoi avere tutte le domande e risposte su tutti gli articoli di legge in un database in excel di oltre 2600 domande e risposte( ad esclusione di quelli abrogati e quelli che trattano di sanzioni).

MAGGIORI INFO

Quiz sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute. 

Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.