Art. 12 - Interpello

18 Agosto 2024

Art. 12. Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e

gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

L'Articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 introduce la procedura di interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uno strumento che consente agli enti e alle organizzazioni interessate di richiedere chiarimenti sull'applicazione delle normative vigenti. Questo meccanismo è fondamentale per garantire un'interpretazione uniforme delle leggi e una corretta applicazione delle stesse da parte degli organi di vigilanza.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Soggetti Legittimati a Richiedere l'Interpello

Organismi Associativi Nazionali: Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e degli enti pubblici nazionali.
Regioni e Province Autonome.
Organizzazioni Sindacali: Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono presentare quesiti di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti.
Consigli Nazionali degli Ordini o Collegi Professionali.
Modalità di Inoltro: Le richieste devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica alla Commissione per gli interpelli.

2. Commissione per gli Interpelli

Composizione: La Commissione è istituita presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e include:

Due rappresentanti del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale.
Due rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome.

Integrazione della Commissione: Se il quesito riguarda materie di competenza di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione viene integrata con rappresentanti di queste ultime.
Gratuità delle Funzioni: I componenti della Commissione non ricevono compensi, rimborsi spese o indennità di missione, assicurando così che non vi siano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Criteri Interpretativi e Direttivi

Efficacia delle Risposte: Le indicazioni fornite dalla Commissione nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza. Questo significa che le risposte della Commissione orientano le modalità con cui gli ispettori e altri organi di vigilanza applicano e interpretano la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sintesi

L'Articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce una procedura formale per l'interpello su questioni generali relative all'applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La procedura permette a vari enti e organizzazioni nazionali di ottenere chiarimenti dalla Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Le risposte della Commissione non solo forniscono orientamenti chiari su questioni interpretative, ma vincolano anche l'attività di vigilanza, assicurando un'applicazione uniforme della normativa a livello nazionale.

Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

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