Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

19 Agosto 2024

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.


2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:


a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

L'articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'organizzazione e la gestione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) nei luoghi di lavoro, delineando obblighi, modalità e requisiti per la sua costituzione, sia internamente all'azienda che mediante l'utilizzo di servizi esterni.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Organizzazione del SPP:

Il datore di lavoro è tenuto a organizzare il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva. In alternativa, può incaricare persone o servizi esterni, che possono essere costituiti anche presso associazioni di datori di lavoro o organismi paritetici.

2. Requisiti per Addetti e Responsabili del SPP:

Gli addetti e i responsabili del SPP, sia interni che esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali stabiliti dall'articolo 32. Devono essere presenti in numero sufficiente rispetto alle esigenze dell'azienda e devono disporre di mezzi e tempo adeguati per svolgere i propri compiti senza subire pregiudizi a causa del loro incarico.

3. Integrazione del SPP Interno con Personale Esterno:

Se l'azienda dispone di un SPP interno, il datore di lavoro può avvalersi di professionisti esterni per integrare le attività di prevenzione e protezione, qualora necessario.

4. Ricorso Obbligatorio a Servizi Esterni:

È obbligatorio ricorrere a servizi o persone esterne quando all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva non sono presenti dipendenti con i requisiti previsti dall'articolo 32.

5. Responsabilità del Datore di Lavoro:

Anche se il datore di lavoro utilizza servizi esterni per il SPP, non è esonerato dalla sua responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

6. Obbligo di SPP Interno in Specifiche Aziende:

L'istituzione di un SPP interno è obbligatoria nei seguenti casi:

Aziende industriali soggette agli obblighi di notifica o rapporto secondo il D.Lgs. 334/1999.
Centrali termoelettriche.
Impianti soggetti a specifici obblighi ai sensi del D.Lgs. 230/1995.
Aziende che fabbricano o depositano esplosivi, polveri e munizioni.
Aziende industriali con oltre 200 lavoratori.
Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.
Strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori.

7. Responsabile del SPP Interno:

Nelle ipotesi elencate al comma 6, il responsabile del SPP deve essere interno all'azienda.

8. SPP Unico per Gruppi di Aziende:

In caso di aziende con più unità produttive o in gruppi di imprese, può essere istituito un unico SPP. I datori di lavoro possono utilizzare questa struttura per la designazione degli addetti e del responsabile del SPP.


Questo articolo definisce chiaramente l'obbligo per i datori di lavoro di organizzare un servizio di prevenzione e protezione adeguato alle esigenze specifiche della loro attività, delineando i casi in cui è obbligatorio istituire un SPP interno e le responsabilità connesse all'utilizzo di servizi esterni.

La Sezione III del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'organizzazione, i requisiti e i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), che è fondamentale per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riassunto Tecnico-Giuridico
Articolo 31: Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

Organizzazione Interna o Esterna:

Il datore di lavoro è tenuto a organizzare il SPP prioritariamente all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva. Tuttavia, può incaricare persone o servizi esterni, anche presso associazioni di datori di lavoro o organismi paritetici, nel rispetto delle regole previste.

Requisiti del Personale:

Gli addetti e i responsabili del SPP devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività svolte. Devono essere in numero sufficiente e disporre di mezzi e tempo adeguati per svolgere i compiti assegnati.

Servizio Interno Obbligatorio:

È obbligatorio istituire un SPP interno in aziende che operano in settori particolarmente rischiosi, come centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per la fabbricazione di esplosivi, e industrie con un elevato numero di lavoratori. In questi casi, il responsabile del SPP deve essere interno all'azienda.

Responsabilità del Datore di Lavoro:

Anche quando il datore di lavoro ricorre a servizi esterni, non è esonerato dalla responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Articolo 32: Capacità e Requisiti Professionali

Titoli e Formazione:

I responsabili e gli addetti del SPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

Esenzioni e Casi Particolari:

Possono svolgere le funzioni di responsabile o addetto al SPP anche coloro che, pur non avendo il titolo di studio richiesto, dimostrano di avere un'esperienza professionale significativa e di aver frequentato i corsi necessari.

Aggiornamento:

I responsabili e gli addetti del SPP devono frequentare corsi di aggiornamento periodici per mantenere e migliorare le loro competenze.

Articolo 33: Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Identificazione dei Rischi:

Il SPP è incaricato di individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.

Elaborazione delle Misure Preventive:

Il SPP elabora le misure preventive e protettive necessarie, propone programmi di informazione e formazione per i lavoratori, e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Segretezza:

I componenti del SPP sono tenuti al segreto riguardo ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle loro funzioni.

Utilizzo del SPP:

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro per adempiere agli obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dalla normativa.

Articolo 34: Svolgimento Diretto da Parte del Datore di Lavoro

Svolgimento Diretto:

In alcuni casi, il datore di lavoro può decidere di svolgere direttamente i compiti propri del SPP. Questo è possibile solo se il datore di lavoro ha frequentato corsi di formazione specifici, la cui durata e contenuti sono stabiliti da accordi tra lo Stato e le Regioni.

Aggiornamento:

Anche il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento periodici.

Conclusione

La Sezione III del Decreto Legislativo fornisce una struttura dettagliata per l'organizzazione e la gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle aziende. Essa stabilisce i requisiti di formazione e aggiornamento per i responsabili e gli addetti, nonché le responsabilità del datore di lavoro nella creazione e gestione del servizio, sia internamente che esternamente all'azienda. Queste disposizioni sono fondamentali per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, stabilendo chiari obblighi e responsabilità per tutte le parti coinvolte

Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

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