Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. La verifica avviene acquisendo il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro, inclusi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte.Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. In alternativa, nei settori a basso rischio, può individuare un incaricato, adeguatamente formato e competente, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento. Il documento deve essere allegato al contratto di appalto e adeguato in base all’evoluzione dei lavori. Tali obblighi non si applicano ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.
3-bis. L’obbligo di redazione del documento di cui al comma 3 non si applica a servizi di natura intellettuale, forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi con durata non superiore a cinque uomini-giorno, purché non comportino rischi specifici legati a incendi elevati, ambienti confinati, agenti pericolosi, amianto, atmosfere esplosive o rischi particolari indicati nell’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato da un soggetto diverso dal committente, il documento di valutazione dei rischi da interferenze deve essere inizialmente redatto dal soggetto affidatario e integrato prima dell’esecuzione per includere i rischi specifici del luogo in cui si svolgerà l’appalto. L’integrazione deve essere accettata e sottoscritta dall’esecutore.
L’imprenditore committente è responsabile in solido con l’appaltatore e con eventuali subappaltatori per i danni non indennizzati ai lavoratori, esclusi quelli derivanti dai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione devono essere indicati i costi per la salute e sicurezza sul lavoro relativi alle interferenze. Tali costi non sono soggetti a ribasso.
Nella predisposizione delle gare di appalto, gli enti aggiudicatori devono valutare che il valore economico sia adeguato rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza, determinati periodicamente in base alla contrattazione collettiva.
Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
Durante le attività in appalto o subappalto, il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici deve essere munito di tessera di riconoscimento contenente fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro.
8-bis. I datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono comunicare espressamente al committente il personale designato come preposto.
L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi del datore di lavoro nel contesto dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, con particolare attenzione alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Questo articolo mira a garantire che le imprese appaltatrici, i lavoratori autonomi e i datori di lavoro committenti rispettino le norme di sicurezza, minimizzando i rischi derivanti dalle interferenze tra diverse attività.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Ambito di Applicazione
L'articolo regola gli obblighi del datore di lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Si applica quando il datore di lavoro ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono tali attività, sia nell’ambito aziendale che in un ciclo produttivo complesso.
2. Verifica dell’idoneità Tecnico-Professionale
Il datore di lavoro deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese o lavoratori autonomi. La verifica si basa su:
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
- Autocertificazione sul possesso dei requisiti tecnico-professionali.
3. Informazioni sui Rischi
Il datore di lavoro deve fornire dettagliate informazioni su:
- Rischi specifici dell’ambiente di lavoro.
- Misure di prevenzione ed emergenza adottate.
4. Cooperazione e Coordinamento
Il datore di lavoro, insieme alle imprese coinvolte, è obbligato a:
- Cooperare per implementare le misure di prevenzione e protezione contro i rischi sul lavoro.
- Coordinare gli interventi di prevenzione, scambiando informazioni per eliminare i rischi da interferenze.
5. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
Il datore di lavoro committente deve:
- Elaborare un DUVRI per identificare e mitigare i rischi da interferenze.
- Nei settori a basso rischio, può nominare un incaricato competente per supervisionare cooperazione e coordinamento.
- Allegare il DUVRI al contratto d’appalto e aggiornarlo in base all’evoluzione dei lavori.
Esenzioni: Il DUVRI non è obbligatorio per:
- Servizi di natura intellettuale.
- Forniture di materiali o attrezzature.
- Lavori o servizi di durata inferiore a cinque uomini-giorno, salvo rischi specifici (es. incendi elevati, agenti pericolosi, amianto, atmosfere esplosive).
6. Responsabilità Solidale
Il datore di lavoro committente è responsabile in solido con appaltatori e subappaltatori per i danni subiti dai lavoratori non coperti da INAIL o IPSEMA, salvo rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici.
7. Specificazione dei Costi della Sicurezza
Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione:
- I costi delle misure di sicurezza devono essere esplicitamente indicati.
- Tali costi non sono soggetti a ribasso.
8. Gare di Appalto e Valutazione Economica
Gli enti aggiudicatori devono assicurare che il valore economico delle offerte:
- Sia congruo rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza.
- Rispecchi i valori determinati periodicamente sulla base della contrattazione collettiva e delle normative vigenti.
9. Identificazione del Personale
Il personale coinvolto in attività di appalto/subappalto deve:
- Essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e datore di lavoro indicato.
10. Designazione del Preposto
Gli appaltatori o subappaltatori devono indicare al committente i lavoratori designati come preposti per garantire il rispetto delle misure di sicurezza.
Articolo modificato dall'Art. 1. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
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